Due DELIBERAZIONI di Corte dei Conti hanno stimolato il sottoscritto ad alcune considerazioni critiche non tanto su quanto oggetto delle stesse ma soprattutto sulla genuina analisi che gli onorevoli Consiglieri effettuano nell’affrontare e motivare le giustificazioni di diritto sulle argomentazioni trattate. Appare ovvio ricordare che nella scala della gerarchia delle fonti normative le deliberazioni assumono una importanza interpretativa abbastanza relativa, stante (per fortuna!) le conclusioni da parte di talune in contrasto con quanto detto da una precedente Corte, gettando nello sconforto totale noi poveri operatori “incapaci” di capire quale sia la retta via…
Insomma alla corte delle Corti incappiamo quotidianamente scoprendo casualmente le argomentazioni proposte e discordanti che confermano il principio della “incertezza del diritto”.
La Corte dei Conti della Puglia con deliberazione n. 141/2018/PAR del 28 settembre 2018 ha sancito che “La spesa per le assunzioni degli agenti di polizia municipale finanziate ai sensi dell’art 208 comma 5 bis c.d.s., in quanto componente della spesa per lavoro flessibile, deve essere quantificata nel Piano Triennale e soggiace al limite della spesa potenziale massima, determinata-per le città metropolitane- dall’art 1 comma 421 l. 190/2014. In altri termini, le assunzioni in esame, in quanto incidenti sulla spesa del personale, non possono sottrarsi al limite finanziario della spesa potenziale massima determinata, con riferimento alle città metropolitana, in relazione all’art 1, comma 421 l. 190/2014 (che costituisce un limite di spesa anche per il piano di riassetto organizzativo previsto dall’art 1, comma 844, l. 205/2017)”
Tutto chiaro… sino a quando non sono andato a rileggermi il comma 5 bis dell’art.208 del codice della strada: “La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonchè a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.
E qui sorge spontanea una domanda: L’assunzione stagionale a progetto rientra nei contratti di lavoro a tempo determinato? E i contratti a tempo determinato rientrano nelle forme flessibili di lavoro di cui all’art.36 del D.lgs. 165/2001? Come può una assunzione stagionale a progetto essere programmata in un piano triennale di assunzione? O meglio, se le stesse assunzioni sono condizionate dalle entrate derivanti dai proventi delle violazioni al codice della strada (che vengono preventivate annualmente nella prevista relazione programmatica e quindi riscontrate a consuntivo), come può una amministrazione comunale programmare con tre anni di anticipo le assunzioni stagionali a progetto che sviluppano ulteriori… entrate?
In assenza di risposte (che mai arriveranno), alla luce della recente deliberazione pertanto, si consiglia di prevedere nella programmazione triennale del fabbisogno di personale sempre la ipotesi di ricorrere annualmente alle assunzioni ex art.208 del codice della strada, definendo i limiti della capacità finanziaria, senza che le stesse vengano condizionate da altre limitazioni numeriche, indispensabili per la definizione e la quantificazione delle figure professionali da assumere con contratto a tempo indeterminato.
Apprezzabile invece la deliberazione della Corte dei Conti della Emilia Romagna n.123/2018/PAR del 15 ottobre 2018 che interviene per la prima volta sulle attività ed iniziative di carattere privato per il personale di polizia locale, i cosiddetti “servizi a domanda individuale”, sanciti dall’art.22 comma 3-bis della legge 96/2017.
La deliberazione, da molti criticata perché interpretativa in modo restrittiva, in realtà, dopo un’ottima ricostruzione normativa in premessa, che ricostruisce tutta l’evoluzione in materia di servizi a domanda individuale, sancisce quanto segue:
- Le fattispecie da considerare di prevalente o esclusivo interesse pubblico sono:
- manifestazioni organizzate e promosse da enti pubblici;
- manifestazioni organizzate dal Comune;
- manifestazioni organizzate dalle circoscrizioni amministrative;
- manifestazioni di carattere religioso;
- manifestazioni promosse ed organizzate da partiti e movimenti politici e sindacali;
- manifestazioni ed eventi di grande risonanza, caratterizzate dal patrocinio del Comune o delle circoscrizioni (se espressamente previsto!)
- Il servizio a domanda individuale ex art 22 comma 3-bis della legge 96/2017 è sempre dovuto in caso di attività ed iniziative di carattere privato (con o senza fine di lucro).
- Il servizio a domanda individuale ex art 22 comma 3-bis della legge 96/2017 è quantificato e posto a carico di terzi esclusivamente per i costi di personale di polizia locale, nel rispetto dell’art.56 del C.C.N.L. del 2018, che ha stabilito che:
- Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, per le esigenze conseguenti all’ art. 22, comma 3-bis vadano remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dal tutt’ora vigente art. 38, comma 5 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000;
- Qualora le richiamate ore di servizio aggiuntivo siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, al personale venga riconosciuto, altresì, un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quello della prestazione lavorativa resa;
- Gli oneri derivanti da ambedue le statuizioni siano finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinata, nell’ambito delle somme versate complessivamente dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun Ente.
- Il servizio a domanda individuale ex art 22 comma 3-bis della legge 96/2017 non prevede il rilascio di fattura (con IVA) da parte del Comune in quanto funzione pubblica priva di concorrenza
- Il pagamento del servizio a domanda individuale ex art 22 comma 3-bis della legge 96/2017, benché disposto come condizione per il rilascio della autorizzazione amministrativa all’effettuazione dell’evento, non può essere causa di diniego dell’autorizzazione comunale allo svolgimento dell’iniziativa del privato, bensì potrà dar luogo alla formazione di una cartella di pagamento, con la relativa iscrizione a ruolo e con il previsto seguito esecutivo (cautelare o conservativo), su segnalazione del Comune alle strutture competenti, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli articoli 17 e 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli”, ovvero al ricorso ad altro strumento esecutivo dell’ordinamento.
Finalmente una Corte colta, chiara, precisa…. fossero tutte così!