POLIZIA GIUDIZIARIA: ANCHE IL DIPENDENTE DI UN PUBBLICO ESERCIZIO SOGGIACE ALLE SANZIONI DELL’ART. 689, C.P.
Partiamo da una attenta lettura di una norma del codice penale:
Art. 689.
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.
L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall’esercizio.
Per evidenziare i seguenti punti operativi:
– La norma sanziona l’esercenteun’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande;
– Coerentemente, viene prevista come pena accessoria la sospensione dell’esercizio, da cui un soggetto diverso dal titolare non potrebbe in alcun modo ritenersi sanzionato.
In realtà, però, vi è da sottolineare, per una corretta applicazione pratica della disposizione sanzionatoria, come la Corte di Cassazione, con la sentenza 13 giugno 2014, n. 25443, abbia dato una interpretazione operativa diversa, condannando, per la violazione dell’articolo 689, codice penale, il dipendente di un pubblico esercizio (e non il titolare), per aver somministrato bevande alcoliche a soggetto minore di 16 anni.
In particolare, quanto alla possibilità di ascrivere la contravvenzione ex art. 689 c.p. anche a soggetti diversi dal titolare dell’esercizio, deve infatti rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha già osservato che nella previsione normativa de qua “non rientra solo il titolare della licenza di esercizio di osteria od altro pubblico spaccio, ma anche chi gestisce per lui, legittimamente o abusivamente. Lo stesso dipendente può essere chiamato a rispondere dell’illecito, in concorso col titolare della licenza ovvero, se abbia agito di sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell’esercente, acquistando la qualità di costui”.
Quindi, anche il barista, dipendente di un esercizio di somministrazione, e non titolare della relativa autorizzazione, soggiace agli obblighi imposti dall’articolo 689, codice penale.
di Marco Massavelli
P.A.sSiamo