Accesso agli atti dei consiglieri comunali: il diritto non è assoluto, soprattutto in presenza di dati sensibili

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Un parere recente del Ministero dell’Interno è ritornato sul diritto d’accesso agli atti dei consiglieri comunali e ne  chiarisce i limiti all eserczio di tale diritto, con particolare riferimento a documenti contenenti dati sensibili provenienti da altre autorità, come quelli giudiziari.

La vicenda riguarda la richiesta, da parte di un consigliere comunale, di ottenere copia di un decreto di fissazione di udienza preliminare emesso dal  tribunale, in un procedimento penale in cui il Comune figura come parte offesa. Il decreto richiesto conteneva informazioni delicate, come i nominativi degli imputati e i reati ascritti.

Il parere ha chiarito che tale documento non può essere consegnato dal Comune, poiché si tratta di un atto proveniente da un’autorità giudiziaria, contenente dati sensibili di terzi. Nonostante l’ampiezza riconosciuta al diritto di accesso dei consiglieri, questo diritto incontra limiti legati alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, come la riservatezza, e alla funzione rappresentativa che il consigliere è chiamato a svolgere.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che il diritto di accesso dei consiglieri non è sottoposto alle stesse limitazioni previste per i cittadini dalla legge 241/1990, in particolare per quanto riguarda la riservatezza dei terzi (TAR Brescia, sent. 298/2021; Cons. Stato, sent. 3161/2021). Tuttavia, la finalizzazione del diritto all’espletamento del mandato impone un necessario bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela, come richiamato anche dalla sentenza n. 2089/2021 del Consiglio di Stato.

Il quadro normativo: articoli 43 e 38 del TUEL 

  • Art. 43, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (TUEL) riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso dell’ente, utili all’espletamento del proprio mandato. Si tratta di un diritto funzionalizzato, ovvero volto a garantire l’efficace controllo politico-amministrativo sull’azione del Comune.

  • Art. 38, comma 3, del medesimo decreto, stabilisce che i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, oltre che di presentare interrogazioni e mozioni. Ciò implica una partecipazione piena e informata, che presuppone l’accesso agli atti necessari per formulare proposte o valutazioni, ma sempre nell’ambito del rispetto delle competenze e delle funzioni istituzionali.

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