Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 – Convertito in legge con modifiche il D.L. n. 136 del 10 dicembre 2013.

0
1

La  fattispecie di reato  si inserisce all’interno di un quadro sanzionatorio già articolato che va dall’ applicazione della  fattispecie delittuosa di incendio (art. 423 c.p.), la quale presuppone un incendio di vaste dimensioni, di notevole capacità diffusiva e di difficile spegnimento,  fino alle sanzioni amministrative  per l abbandono  dei rifiuti art. 255 c. 1 D.lgs. 152/2006 e la contravvenzione  per lo smaltimento illecito tramite combustione  art. 256 c.1  D.Lgs. 152/2006. 

Le  sanzioni  dell’art. 256 bis  D.lgs. n. 152/2006 inserito dall’ art. 3 Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 –

  • Reclusione da 2 a 5 anni per chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato in aree non autorizzate, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
  • Reclusione da 3 a 6 anni se viene appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi;
  • Stesse pene per chi abbandona o deposita rifiuti in funzione del successivo abbruciamento;
  • Aumento di un terzo della pena se i delitti sono commessi nell’ambito di attività di impresa o attività organizzata;
  • Pena aumentata se la combustione illecita di rifiuti avviene in territori che al momento della condotta e nei 5 anni precedenti siano o siano stati interessati da dichiarazioni  di stato di emergenza rifiuti (Legge 14 luglio 2008, n. 123);
  • Confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato, salvo che il     veicolo appartenga a persona estranea al reato che provi la buona fede e l’utilizzo a  sua insaputa del bene;
  • Confisca dell’area su cui e commesso il reato a seguito di sentenza di condanna se di   proprietà dell’autore o del compartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui