Il Consiglio di Stato, Sezione terza, con sentenza n. 04661/2014 del 11/9/2014, ha chiarito i giusti termini in cui si applica il principio di “rotazione” nel cottimo fiduciario.
Il Collegio ha osservato che nel contesto dell’art.125 del codice dei contratti pubblici il principio di “rotazione” , imposto con riferimento alla procedura di “cottimo fiduciario”, appare concepito dal legislatore come una contropartita, o un bilanciamento, del carattere sommario e “fiduciario” della scelta del contraente. Il cottimo fiduciario è definito dallo stesso art. 125 come “una procedura negoziata…. previa consultazione di almeno cinque operatori economici”. Nel pensiero del legislatore il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata, quindi una scelta ampiamente discrezionale. Tale discrezionalità di esercita in (almeno) due momenti: primo, l’individuazione delle cinque ditte da “consultare”; secondo, la scelta del contraente fra le ditte consultate. La discrezionalità è temperata, ma non eliminata, da alcuni principi, quali la “trasparenza” (che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, etc.) e, appunto, la rotazione (per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).
VINCENZO SMALDONE




