
Le nuove tabelle – Andando a colmare il vuoto creato dalla bocciatura della legge Fini-Giovanardi, il testo ripristina le tabelle con la suddivisione degli stupefacenti in base agli effetti e vede inserita la marijuana di origine naturale nella tabella due, ovvero tra le droghe leggere, mentre quella sintetica è nella tabella uno, insieme a cocaina, eroina e anfetamine.
La graduazione della pena – Spicca la riduzione di pena per il piccolo spaccio a 4 anni, scelta che esclude di fatto la reclusione in carcere. Inoltre, il reato non distingue tra droghe leggere e droghe pesanti, ma sarà compito del giudice graduare l’entità della pena in base alla qualità e quantità della sostanza venduta.
La ricerca sulla cannabis – Niente da fare per gli emendamenti di Forza Italia tesi a non distinguere tra droghe leggere pesanti per quanto riguarda il consumo. Sarà, invece, il Governo, che ha accolto un ordine del giorno delle Commissioni riunite Sanità e Giustizia, spiega uno dei due relatori, Carlo Giovanardi (Ncd), “ad effettuare una ricerca scientifica sulla cannabis arricchita, per verificare se procuri gli stessi danni, e dunque vada inserita nella stessa, rispetto alla cannabis sintetica”.
Uso personale – Altra novità è la reintroduzione dei lavori di pubblica utilità nel caso di condanna, nonché la riduzione di sanzioni per l’uso personale.
Farmaci off label – Schiacciato dalle polemiche sulle droghe, passa anche un importante novità per quello che riguarda il Servizio Sanitario Nazionale. A seguito del problema sollevato dalla sentenza dell’Antitrust sulle due multinazionali Roche e Novartis, infatti, la nuova normativa interviene sul tema, facilitando l’uso off label. Grazie a una modifica delle Commissioni Affari Sociali e Giustizia della Camera, l’ex art. 3 è stato sostituito da una disposizione che prevede, anche in presenza di una valida alternativa terapeutica nell’ambito dei farmaci autorizzati, la possibilità di inserire nella Lista 648 (off label) i farmaci che possono essere utilizzati per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata. In questo modo saranno erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ma tale indicazione dovrà esser basata su ricerche condotte nell’ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale e su parametri di economicità ed appropriatezza.




