
domanda: Ai fini della quantificazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, è corretto considerare la superficie di marciapiede appositamente ribassato, seppure di uso pubblico?
Risposta:
L’articolo 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 detta le disposizioni per il COSAP, in maniera più flessibile rispetto alla TOSAP e lascia ai comuni una ampia discrezionali circa l’adozione di un regolamento che, tra le altre cose, prevede l’indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione delle strade, dell’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell’area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione. Quindi, fermo restando il fatto che il marciapiede è di uso pubblico, il canone sarà dovuto e la modalità di calcolo dovrà essere stabilita nel regolamento. Pare consigliabile seguire comunque la regola per il calcolo della TOSAP (D.lgs. 507/93), quantomeno per avere un riferimento normativo, secondo la quale “La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si da’ accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.
Regolarizzazione di passi carrabili abusivi
In caso di passo carrabile abusivo, si può sanare la posizione, in deroga alle norme indicate dal Codice della Strada, se viene dimostrato che la costruzione dello stesso è antecedente al 1992?
Personalmente ho sempre sostenuto di no, per cui il passo carrabile abusivo può essere solo ricondotto a una situazione lecita mediante la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione come nuovo passo carrabile e, quindi, senza che si applichi la deroga di cui all’articolo 46 ultimo comma. Infatti, la norma citata prevede che i comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’articolo 22, comma 2, del codice. Infatti, l’adeguamento a cui si fa riferimento riguarda “gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo”. Ove non provvisti di autorizzazione non possono essere “regolarizzati” ma devono semplicemente essere autorizzati secondo le disposizioni vigenti, ovvero chiusi.
Adeguamento dei passi carrabili esistenti
In caso di sanatoria di accesso abusivo costruito antecedentemente al 1992, quali sono i requisiti minimi che tale passo deve comunque avere, rispetto a quanto indicato nel Codice?
Devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste dagli articoli 45 e 46 del regolamento, salvo le eccezioni ivi previste in maniera tassativa. Pertanto, ferme restando le prescrizioni regolamentari in materia di apertura di nuovi passi carrabili, applicabili anche per la regolarizzazione di quelli esistenti, i comuni hanno la facoltà di autorizzare una distanza inferiore a 12 metri dalle intersezioni, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’articolo 22, comma 2, del codice, ribadendo che si tratta di una facoltà e non di un obbligo, tenendo conto che la principale tutela è riservata alla sicurezza stradale. Si ricorda che, almeno a parere di chi scrive, l’adeguamento e quindi la deroga è concessa solo per i passi carrabili autorizzati prima del 1.1.1993, ma non a norma rispetto alle vigenti disposizioni. I passi carrabili non autorizzati, a mio avviso, non possono godere nemmeno di tale deroga e devono munirsi di autorizzazione nel pieno rispetto delle norme previste per l’apertura di nuovi passi carrabili.



