lunedì, Ottobre 5, 2026
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Art. 689 c.p. – Somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici – Nozione di somministrazione – Necessità della materiale cessione – Consegna impedita dall’intervento degli operanti – Insussistenza del reato – Tentativo – Esclusione. Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2026, n. 33822.

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La contravvenzione prevista dall’art. 689 c.p. richiede l’effettiva somministrazione della bevanda alcolica, da intendersi quale materiale cessione, anche in unica soluzione, da parte del gestore di un pubblico esercizio o dei suoi dipendenti al minore degli anni sedici. Ne consegue che, qualora la consegna della bevanda venga impedita dall’intervento degli operanti prima della materiale datio al minore, non è integrata la condotta tipica prevista dalla norma e il fatto non sussiste. La condotta non può essere riqualificata a titolo di tentativo, trattandosi di reato contravvenzionale.

Con la sentenza 17 settembre 2026, n. 33822, la Corte di cassazione affronta una questione di particolare interesse nell’applicazione dell’art. 689 c.p., chiarendo quale debba essere individuato come momento di perfezionamento della contravvenzione di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici. La pronuncia assume rilievo soprattutto perché pone un limite preciso all’anticipazione della soglia di punibilità, distinguendo la condotta concretamente sanzionata dalla norma dalle attività che, pur essendo inequivocabilmente dirette alla somministrazione, non hanno ancora determinato la materiale cessione della bevanda.

Il procedimento trae origine dalla condanna pronunciata dal Giudice di pace di Palermo nei confronti di due soggetti, ai quali era stata contestata la somministrazione di bevande alcoliche a un minore di sedici anni all’interno di un pubblico esercizio. A uno degli imputati era stata attribuita la condotta materiale, mentre alla titolare del locale era stata contestata una responsabilità omissiva ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., in relazione alla condotta del dipendente.

La vicenda presentava, tuttavia, una circostanza decisiva: gli operanti erano intervenuti proprio nel momento in cui i cocktail stavano per essere consegnati, impedendo che la consegna si perfezionasse. La difesa aveva pertanto sostenuto che, non essendo stata effettivamente somministrata la bevanda, non potesse ritenersi consumato il reato previsto dall’art. 689 c.p. e che la condotta, al più, avrebbe potuto essere ricondotta nell’ambito del tentativo. Quest’ultima soluzione, però, non è giuridicamente praticabile per le contravvenzioni.

La Corte muove dalla necessità di individuare il significato da attribuire al termine «somministrare», utilizzato dal legislatore nell’art. 689 c.p. Richiamando il proprio precedente orientamento, la Suprema Corte evidenzia come l’espressione impiegata dalla norma implichi il concetto di erogazione e, quindi, di effettiva cessione della bevanda. Non è necessario che la somministrazione si realizzi attraverso una pluralità di atti o mediante una condotta reiterata: anche una singola cessione è sufficiente a integrare la fattispecie. È però indispensabile che la bevanda sia stata materialmente ceduta al destinatario.

È proprio questo il passaggio centrale della decisione. La natura di reato di pericolo propria della contravvenzione non consente infatti di ritenere sufficiente qualsiasi comportamento prodromico alla somministrazione. Anche quando il bene giuridico tutelato dalla norma viene posto in pericolo prima che si verifichi un evento lesivo, deve comunque essere realizzata la condotta tipica descritta dal legislatore. Nel caso dell’art. 689 c.p., tale condotta è rappresentata dalla somministrazione, intesa come effettiva cessione della bevanda alcolica.

Ne deriva una distinzione particolarmente importante tra la fase preparatoria e quella consumativa. La preparazione del cocktail, la sua collocazione sul bancone, l’individuazione del destinatario, l’avvicinamento del dipendente al minore o lo stesso gesto iniziale diretto alla consegna possono costituire elementi utili per ricostruire l’accaduto, ma non equivalgono, secondo il principio affermato dalla Corte, alla materiale somministrazione richiesta dall’art. 689 c.p. Quando l’intervento degli operanti impedisce che la bevanda venga effettivamente consegnata al minore, manca dunque uno degli elementi essenziali della fattispecie.

La conclusione non cambia per il fatto che la condotta fosse chiaramente orientata alla realizzazione della somministrazione. Una volta esclusa la consumazione, infatti, non è possibile ricorrere alla disciplina del tentativo. L’art. 56 c.p. prevede il tentativo con riferimento ai delitti e, in assenza di una specifica previsione normativa, esso non è configurabile per le contravvenzioni. La condotta rimane quindi priva di rilevanza penale ai sensi dell’art. 689 c.p. quando la somministrazione non sia materialmente avvenuta.

Il principio assume particolare rilevanza anche sotto il profilo dell’attività di accertamento svolta dagli organi di polizia giudiziaria. La ricostruzione del fatto dovrà infatti consentire di stabilire con precisione in quale momento sia intervenuto il controllo e, soprattutto, se prima dell’intervento degli operanti la bevanda sia stata effettivamente consegnata al minore. Non sarà quindi sufficiente descrivere che il cocktail era stato preparato per il minore o che il dipendente si apprestava a consegnarlo: occorrerà accertare e documentare la concreta realizzazione della condotta di somministrazione.

La pronuncia assume rilievo anche rispetto alla posizione del titolare dell’esercizio. Nel caso esaminato, alla titolare era stata contestata una responsabilità omissiva derivante dalla condotta del dipendente. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto assorbente l’assenza della condotta materiale prevista dall’art. 689 c.p., annullando senza rinvio la sentenza nei confronti di entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste. La decisione non introduce, pertanto, un principio generale di esclusione della responsabilità del titolare per le condotte dei dipendenti, ma evidenzia come tale responsabilità non possa prescindere dalla concreta realizzazione della fattispecie criminosa cui l’omissione viene riferita.

La sentenza n. 33822 del 2026 si inserisce così nel solco dell’orientamento della Suprema Corte che interpreta la «somministrazione» in senso materiale, richiedendo la concreta cessione della bevanda. Il principio presenta una ricaduta pratica immediata: l’intervento degli organi di controllo che impedisca la consegna della bevanda prima della sua materiale cessione al minore determina, secondo la Corte, l’assenza della condotta tipica dell’art. 689 c.p.; la condotta non può essere recuperata attraverso la figura del tentativo, non previsto per le contravvenzioni.

La decisione conferma, in definitiva, l’esigenza di mantenere distinta la fase che precede la somministrazione dal momento nel quale la somministrazione viene effettivamente realizzata. Anche in presenza di una condotta inequivocabilmente diretta alla consegna della bevanda alcolica, ciò che rileva ai fini della consumazione del reato è il perfezionamento della materiale cessione richiesta dalla norma. Ed è proprio su questo dato oggettivo che deve concentrarsi l’accertamento del fatto.

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