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APPROFONDIMENTO. Veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione: legittima la conduzione al luogo di custodia da parte dell’affidatario. Sentenza Consiglio di Stato, Sezione III, 3 agosto 2026, n. 6201

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Massima

La sopravvenuta disciplina dell’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private, introdotta dal D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, prevede una deroga all’obbligo assicurativo per i veicoli il cui uso sia vietato, temporaneamente o permanentemente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente. Ne consegue che, una volta sottoposto a sequestro amministrativo il veicolo privo di copertura assicurativa, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 213 C.d.S. relative all’affidamento e alla custodia del veicolo. Pertanto, qualora non sussistano motivi ostativi e il trasferimento possa avvenire in condizioni di sicurezza, il veicolo può essere condotto direttamente al luogo di custodia dal soggetto cui è stato affidato, lungo il percorso individuato dall’organo accertatore, senza che sia necessario il ricorso al carroattrezzi.

La conduzione verso il luogo di custodia costituisce una modalità di esecuzione della misura del sequestro e non integra una ripresa della normale circolazione del veicolo.

  1. La questione sottoposta al Consiglio di Stato

La sentenza n. 6201 del 3 agosto 2026 affronta una questione di particolare rilevanza per l’attività degli organi di polizia stradale: le modalità di trasferimento del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per la violazione dell’art. 193 C.d.S.

La controversia trae origine dalla circolare del Ministero dell’Interno 8 febbraio 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204, emanata a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

La circolare aveva precisato, in particolare, che appariva legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa potesse essere condotto dallo stesso conducente fino al luogo scelto per la custodia, lungo un percorso espressamente indicato dall’organo accertatore e in assenza di motivi ostativi.

La previsione aveva suscitato l’opposizione degli operatori del settore del soccorso stradale e della custodia dei veicoli, i quali ritenevano che l’art. 193 C.d.S., imponendo l’immediata cessazione della circolazione e il prelievo, trasporto e deposito del veicolo, rendesse necessario il ricorso al carroattrezzi.

La questione è stata quindi portata davanti al giudice amministrativo.

 

  1. L’intervento cautelare del TAR Lazio

Un primo passaggio fondamentale si era verificato nel 2024.

Il TAR Lazio, con ordinanza cautelare del 15 maggio 2024, aveva sospeso la circolare ministeriale proprio nella parte relativa alla possibilità di condurre il veicolo sequestrato fino al luogo di custodia. La sospensione riguardava specificamente la previsione secondo cui il veicolo avrebbe potuto essere condotto dallo stesso conducente, lungo il percorso indicato dall’organo accertatore, in assenza di motivi ostativi.

A seguito di tale provvedimento cautelare, il Ministero dell’Interno aveva comunicato agli organi interessati che, nelle more della definizione del giudizio, i veicoli privi di assicurazione sottoposti a sequestro avrebbero dovuto essere trasportati presso il luogo di custodia secondo le modalità precedentemente applicate.

Successivamente, il TAR Lazio, con sentenza n. 20039 dell’11 novembre 2024, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo carente la legittimazione e l’interesse ad agire delle parti ricorrenti.

La vicenda è quindi proseguita davanti al Consiglio di Stato.

 

  1. La decisione del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 6201 del 3 agosto 2026, la Sezione III del Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR.

La pronuncia presenta un duplice rilievo.

Da un lato, il Consiglio di Stato conferma la carenza di una posizione giuridica qualificata in capo agli operatori economici interessati alla custodia e al soccorso dei veicoli.

Dall’altro, e soprattutto, affronta la questione anche sotto il profilo sostanziale, ritenendo non fondata la tesi secondo cui la circolare ministeriale sarebbe stata incompatibile con l’art. 193 C.d.S.

È proprio questo secondo passaggio a conferire alla sentenza una particolare importanza operativa.

 

  1. Il nuovo art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private

Il ragionamento del Consiglio di Stato parte dall’art. 122-bis del D.Lgs. 209/2005, introdotto dal D.Lgs. 184/2023.

La disposizione stabilisce una deroga all’obbligo assicurativo previsto dall’art. 122 del Codice delle assicurazioni private e dall’art. 193 C.d.S. per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione e per quelli il cui uso sia vietato, temporaneamente o permanentemente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente.

La norma assume un’importanza decisiva perché modifica il quadro nel quale deve essere interpretata la disciplina del veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione.

Una volta intervenuto il sequestro, infatti, il veicolo si trova formalmente sottoposto a una misura che ne vieta l’uso.

Il legislatore ha quindi previsto una specifica deroga all’obbligo assicurativo.

È questo il presupposto sul quale si fonda la successiva applicazione dell’art. 213 C.d.S.

 

  1. Il coordinamento tra l’art. 193 e l’art. 213 C.d.S.

La questione può essere compresa distinguendo due momenti diversi.

Il primo riguarda l’accertamento della violazione.

Il veicolo circola senza la prescritta copertura assicurativa e l’organo accertatore applica le conseguenze previste dall’art. 193 C.d.S.

Il secondo riguarda invece l’esecuzione del sequestro.

Una volta applicata la misura, il veicolo entra nella disciplina propria del sequestro amministrativo prevista dall’art. 213 C.d.S.

La sequenza può quindi essere rappresentata nel seguente modo:

mancanza di copertura assicurativa → accertamento della violazione → cessazione della circolazione → sequestro amministrativo → affidamento → trasferimento al luogo di custodia → custodia del veicolo.

La novità interpretativa valorizzata dal Consiglio di Stato consiste nel fatto che, dopo il sequestro, il trasferimento del veicolo deve essere considerato nell’ambito della disciplina dell’art. 213 e non esclusivamente attraverso la disposizione dell’art. 193 relativa al prelievo e al trasporto.

 

  1. Il trasferimento al luogo di custodia non è normale circolazione

Questo è il punto che deve essere maggiormente evidenziato nella lettura della sentenza.

Il Consiglio di Stato non riconosce al proprietario o al conducente una facoltà generale di circolare con un veicolo privo di assicurazione.

La possibilità di condurre il veicolo è limitata al trasferimento verso il luogo di custodia.

Non si tratta, pertanto, di una circolazione ordinaria, ma di una attività funzionale all’esecuzione del sequestro.

La distinzione è essenziale.

Il soggetto affidatario non può utilizzare il veicolo:

  • per recarsi al lavoro;
  • per raggiungere altre destinazioni;
  • per effettuare commissioni;
  • per esigenze personali;
  • per spostarsi liberamente sul territorio.

La conduzione è ammessa esclusivamente per raggiungere il luogo di custodia individuato secondo le modalità stabilite dall’organo accertatore.

 

  1. Il ruolo dell’organo accertatore

La sentenza attribuisce quindi un ruolo centrale all’organo di polizia stradale che procede al sequestro.

La possibilità di trasferire autonomamente il veicolo non può essere interpretata come una facoltà rimessa alla libera scelta del conducente.

È l’organo accertatore che deve verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per il trasferimento.

In particolare, devono essere valutati:

  • il soggetto al quale affidare il veicolo;
  • il luogo di custodia;
  • l’idoneità del luogo individuato;
  • la possibilità materiale di raggiungerlo;
  • le condizioni del veicolo;
  • le condizioni di sicurezza del trasferimento;
  • il percorso da seguire;
  • l’eventuale presenza di motivi ostativi.

Il percorso deve essere quindi funzionale al raggiungimento del luogo di custodia e non può trasformarsi in una generica autorizzazione alla circolazione.

 

  1. Il carroattrezzi non è obbligatorio in via automatica

Uno degli effetti operativi più importanti della sentenza riguarda il ruolo del carroattrezzi.

Il Consiglio di Stato non afferma che il soccorso stradale sia sempre escluso.

Afferma invece che non è obbligatorio per il solo fatto che il veicolo sia stato sequestrato a seguito della violazione dell’art. 193 C.d.S.

La regola deve pertanto essere formulata in questi termini:

il veicolo sequestrato può essere condotto al luogo di custodia dal soggetto cui è affidato quando ciò sia possibile in condizioni di sicurezza e non sussistano motivi ostativi.

Quando invece il trasferimento mediante conduzione non sia possibile o non sia sicuro, il ricorso al carroattrezzi rimane necessario.

La pronuncia non elimina quindi il soccorso stradale dal procedimento di sequestro, ma ne esclude l’automatica necessità.

 

  1. Quando permane la necessità del carroattrezzi

La valutazione deve essere effettuata caso per caso.

Il ricorso al carroattrezzi può risultare necessario, ad esempio, quando:

  • il veicolo non sia marciante;
  • il veicolo presenti condizioni tali da compromettere la sicurezza della circolazione;
  • siano presenti danni che rendano pericolosa la conduzione;
  • il conducente non sia in condizioni di effettuare il trasferimento;
  • il percorso non possa essere effettuato in condizioni di sicurezza;
  • il veicolo non possa raggiungere autonomamente il luogo di custodia;
  • ricorrano altri motivi ostativi concretamente verificabili.

La possibilità di conduzione costituisce quindi la soluzione ammessa dall’ordinamento quando il trasferimento diretto sia concretamente praticabile.

Non deve essere trasformata in una regola automatica e indiscriminata.

 

  1. La verbalizzazione assume particolare importanza

La pronuncia rende particolarmente importante la corretta documentazione delle modalità con cui viene eseguito il sequestro.

Gli organi di polizia stradale dovrebbero dare evidenza negli atti almeno:

  • del soggetto nominato custode;
  • del luogo individuato per la custodia;
  • delle modalità di trasferimento;
  • del percorso indicato;
  • dell’assenza di motivi ostativi;
  • delle condizioni del veicolo;
  • degli obblighi imposti al custode;
  • del divieto di utilizzare il veicolo per finalità diverse dal trasferimento.

La verbalizzazione deve rendere evidente che la conduzione del veicolo è collegata esclusivamente all’esecuzione del sequestro.

È quindi opportuno evitare formule generiche quali:

“si autorizza il conducente a circolare fino a casa”.

Una formulazione tecnicamente più corretta è:

“Il veicolo viene affidato al custode, che provvederà a condurlo direttamente al luogo di custodia individuato, seguendo il percorso indicato dall’organo accertatore, in assenza di motivi ostativi e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.”

La differenza non è meramente linguistica: la seconda formula evidenzia la natura funzionale del trasferimento.

 

  1. La conduzione termina con il raggiungimento del luogo di custodia

Il titolo che consente il trasferimento è strettamente collegato all’esecuzione del sequestro.

Una volta raggiunto il luogo di custodia, il veicolo deve rimanervi.

Non è quindi possibile utilizzare la pronuncia per sostenere una successiva possibilità di circolazione.

Il trasferimento rappresenta soltanto la fase materiale necessaria per collocare il veicolo nel luogo in cui dovrà essere custodito.

Di conseguenza:

  • luogo dell’accertamento → luogo di custodia: conduzione ammessa, se ricorrono le condizioni;
  • luogo di custodia → altra destinazione: conduzione non ammessa.

 

  1. Nessun diritto del custode al trasporto del veicolo

La sentenza affronta anche la posizione degli operatori economici che svolgono attività di custodia e soccorso stradale.

Il Consiglio di Stato esclude che la convenzione prevista dall’art. 214-bis C.d.S. attribuisca al custode un diritto a ricevere un determinato numero di veicoli.

La convenzione determina l’obbligo di assumere la custodia quando questa venga commissionata dall’autorità competente.

Non nasce invece un diritto soggettivo:

  • all’affidamento di uno specifico veicolo;
  • al trasporto dello stesso;
  • all’intervento del carroattrezzi;
  • a un determinato volume di attività.

Il diritto alla remunerazione sorge in relazione al servizio effettivamente affidato e prestato.

La possibile diminuzione del numero di veicoli trasportati mediante carroattrezzi rappresenta quindi una conseguenza economica del sistema, ma non determina di per sé una lesione di una posizione giuridica tutelabile.

 

  1. Gli effetti per gli organi di polizia stradale

La sentenza ha una ricaduta diretta sull’attività di tutti gli organi di polizia stradale competenti all’accertamento delle violazioni e all’esecuzione delle misure previste dal Codice della strada.

La regola operativa può essere così sintetizzata:

  • Accertamento :Si accerta la circolazione del veicolo privo della prescritta copertura assicurativa.
  • Cessazione della circolazione: L’organo accertatore ordina la cessazione della circolazione.
  • Sequestro: Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo secondo l’art. 213 C.d.S.
  • Affidamento: Ricorrendone i presupposti, il veicolo viene affidato al soggetto individuato dalla disciplina del sequestro.
  • Individuazione del luogo di custodia: Viene individuato il luogo nel quale il veicolo dovrà essere custodito.
  • Valutazione del trasferimento: L’organo accertatore verifica se il veicolo possa essere condotto direttamente al luogo di custodia.
  • Indicazione del percorso: In caso positivo, viene indicato il percorso da seguire.
  • Trasferimento: Il soggetto affidatario conduce il veicolo direttamente al luogo di custodia.
  • Custodia: Una volta raggiunto il luogo stabilito, il veicolo rimane sottoposto alla misura e non può essere utilizzato.

 

  1. Il principio non deve essere esteso oltre il suo ambito

La sentenza deve essere applicata con attenzione.

Il principio riguarda specificamente il coordinamento tra:

  • art. 193 C.d.S.;
  • art. 213 C.d.S.;
  • art. 214-bis C.d.S.;
  • art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private;
  • disciplina introdotta dal D.Lgs. 184/2023.

Non è quindi corretto trasformare la pronuncia in una regola generale secondo cui ogni veicolo sequestrato può sempre essere condotto autonomamente dal luogo dell’accertamento al luogo di custodia.

La modalità di trasferimento deve sempre essere verificata alla luce della specifica misura applicata, del soggetto cui il veicolo viene affidato e delle condizioni concrete del mezzo.

 

  1. Una questione particolarmente importante: il veicolo non torna ad essere “assicurato”

La deroga introdotta dall’art. 122-bis non deve essere confusa con una nuova copertura assicurativa.

Il legislatore ha previsto una deroga all’obbligo assicurativo in relazione ai veicoli formalmente ritirati dalla circolazione o il cui uso sia vietato per effetto di una misura dell’autorità.

La conduzione al luogo di custodia è quindi collegata alla particolare disciplina del veicolo sottoposto a misura amministrativa.

Non significa che il proprietario abbia adempiuto all’obbligo assicurativo.

Né significa che il veicolo possa essere nuovamente utilizzato.

La condizione del mezzo rimane quella di veicolo sottoposto a sequestro.

  1. La sentenza supera l’incertezza determinata dal precedente provvedimento cautelare

La vicenda assume particolare rilievo anche per l’evoluzione giurisprudenziale.

Nel 2024 il TAR Lazio aveva sospeso la specifica previsione della circolare ministeriale relativa alla conduzione del veicolo al luogo di custodia.

Quella decisione aveva determinato una fase di incertezza operativa, tanto che il Ministero dell’Interno aveva disposto l’applicazione delle modalità precedenti in attesa della definizione del giudizio.

Con la sentenza n. 6201/2026 il Consiglio di Stato ha invece respinto l’appello e, affrontando anche il merito della questione, ha ritenuto non condivisibile la tesi secondo cui la circolare sarebbe stata incompatibile con l’art. 193 C.d.S.

Il fondamento della soluzione viene individuato direttamente nella normativa sopravvenuta.

Non si tratta quindi soltanto di applicare una circolare ministeriale: la possibilità di conduzione viene ricondotta al coordinamento tra la disciplina legislativa dell’art. 122-bis C.A.P. e quella dell’art. 213 C.d.S.

 

  1. La corretta interpretazione dell’espressione “prelevato, trasportato e depositato”

Uno dei punti centrali della controversia riguardava l’espressione contenuta nell’art. 193 C.d.S., secondo cui il veicolo deve essere “prelevato, trasportato e depositato” in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Le parti appellanti ritenevano che tali termini imponessero necessariamente il trasporto materiale mediante carroattrezzi.

Il Consiglio di Stato non condivide questa interpretazione.

Alla luce della disciplina sopravvenuta, il trasferimento del veicolo al luogo di custodia può essere realizzato anche mediante la sua conduzione da parte del soggetto cui il veicolo è stato affidato.

La nozione di “trasporto” non deve quindi essere necessariamente identificata con l’impiego di un mezzo di soccorso.

Ciò che rileva è che il veicolo venga trasferito dal luogo dell’accertamento al luogo di custodia secondo le modalità previste dalla disciplina del sequestro.

 

  1. La sentenza non introduce una nuova facoltà, ma chiarisce una disciplina già vigente

Un ulteriore aspetto merita attenzione.

Il Consiglio di Stato non sembra configurare la possibilità di conduzione come una nuova facoltà creata dalla circolare ministeriale.

La circolare viene considerata come atto interpretativo volto a esplicitare gli effetti della disciplina introdotta dal D.Lgs. 184/2023.

La possibilità di trasferimento trova infatti il proprio fondamento nel coordinamento delle disposizioni legislative.

Il principio può quindi essere sintetizzato così:

l’art. 122-bis esclude, nella specifica situazione prevista dalla norma, l’applicazione dell’obbligo assicurativo; l’art. 213 disciplina le modalità di affidamento e custodia del veicolo sequestrato; il trasferimento al luogo di custodia può quindi essere effettuato dal soggetto affidatario, se ricorrono le condizioni previste.

 

  1. Conseguenze operative: cosa deve cambiare nella prassi

Alla luce della sentenza, gli organi di polizia stradale dovrebbero evitare due opposti errori.

Primo errore: carroattrezzi sempre obbligatorio

Non è corretto ritenere che ogni veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione debba necessariamente essere trasportato con carroattrezzi.

La sentenza esclude tale automatismo.

Secondo errore: libera circolazione verso il luogo scelto dal conducente

Non è corretto neppure ritenere che il conducente possa decidere liberamente dove andare.

Il trasferimento è funzionale alla custodia e deve essere effettuato verso il luogo individuato secondo la disciplina applicabile, lungo il percorso indicato dall’organo accertatore.

La corretta soluzione si colloca quindi nel mezzo:

né carroattrezzi obbligatorio in ogni caso, né libera circolazione del veicolo sequestrato.

  1. Il principio operativo

Alla luce della sentenza n. 6201/2026, la regola può essere formulata nel seguente modo:

Il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa può essere affidato al soggetto previsto dall’art. 213 C.d.S. e, qualora non sussistano motivi ostativi e il trasferimento possa avvenire in condizioni di sicurezza, può essere condotto direttamente al luogo di custodia lungo il percorso indicato dall’organo accertatore, senza necessità di ricorrere al carroattrezzi.

La conduzione è limitata alla fase di trasferimento e non costituisce una generale autorizzazione alla circolazione.

 

  1. Ricadute pratiche per i verbali e gli atti di sequestro

La pronuncia suggerisce di adeguare anche la modulistica utilizzata dagli organi di polizia stradale.

Gli atti dovrebbero distinguere chiaramente:

  • violazione accertata: mancanza della copertura assicurativa;
  • misura applicata: sequestro amministrativo;
  • custode: soggetto cui il veicolo viene affidato;
  • luogo di custodia: luogo individuato secondo la disciplina applicabile;
  • modalità di trasferimento: conduzione diretta oppure trasporto mediante carroattrezzi;
  • condizioni del trasferimento: sicurezza e assenza di motivi ostativi;
  • percorso: tragitto indicato dall’organo accertatore;
  • obblighi successivi: divieto di utilizzare il veicolo una volta raggiunto il luogo di custodia.

Questa impostazione consente di rendere immediatamente comprensibile che il trasferimento costituisce parte integrante dell’esecuzione del sequestro.

 

  1. Conclusioni

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 3 agosto 2026, n. 6201, assume particolare rilievo nella disciplina della circolazione dei veicoli privi di copertura assicurativa.

Il principio affermato consente di superare l’apparente contrapposizione tra l’art. 193 C.d.S. e l’art. 213 C.d.S.

L’art. 193 opera nella fase dell’accertamento della violazione e determina la cessazione della circolazione e l’applicazione della misura prevista dalla legge.

Una volta disposto il sequestro, trova applicazione la disciplina dell’art. 213, coordinata con la sopravvenuta deroga all’obbligo assicurativo prevista dall’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private.

Ne consegue che il veicolo può essere affidato al soggetto previsto dalla disciplina del sequestro e, quando sussistano le necessarie condizioni di sicurezza e non vi siano motivi ostativi, può essere condotto direttamente al luogo di custodia senza necessità di ricorrere al carroattrezzi.

La pronuncia, tuttavia, non autorizza la normale circolazione di un veicolo privo di assicurazione.

Il trasferimento deve essere:

  • funzionale esclusivamente al raggiungimento del luogo di custodia;
  • effettuato dal soggetto cui il veicolo è stato affidato;
  • compiuto lungo il percorso individuato dall’organo accertatore;
  • compatibile con le condizioni di sicurezza;
  • subordinato all’assenza di motivi ostativi.

Il carroattrezzi, pertanto, non costituisce una modalità obbligatoria e automatica di esecuzione del sequestro per violazione dell’art. 193 C.d.S., ma rimane necessario quando la conduzione diretta non sia concretamente possibile o non possa avvenire in condizioni di sicurezza.

La sentenza restituisce così alla disciplina del sequestro la propria autonomia rispetto alla fase dell’accertamento della violazione assicurativa.

Per gli organi di polizia stradale il principio operativo è, in definitiva, il seguente:

il sequestro impone la cessazione della normale circolazione; il trasferimento del veicolo al luogo di custodia, quando ricorrono le condizioni previste, può invece essere effettuato direttamente dal soggetto affidatario e non richiede necessariamente il carroattrezzi.

È questa la distinzione fondamentale che deve guidare l’attività operativa successiva alla sentenza n. 6201/2026.

 

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