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Anche per i dati detenuti da MIMS ( ex MIT) vale la regola generale di accessibilità e fruibilità gratuita dei dati/informazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, quando l’utilizzazione degli stessi sia necessaria allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.

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Una sentenza scritta bene, perché piace agli operatori di polizia locale e alle amministrazioni comunali.
La Cassazione con propria ordinanza respinge il ricorso del Ministero, che attraverso la MCTC impugnava la sentenza di appello in favore del comune di Milano.
Amministrazione meneghina era risultata vincente innanzi al giudice di merito relativamente alla eccezione sollevata nei confronti della motorizzazione civile riguardante la possibilità di accedere gratuitamente alle consultazioni della banca dati veicoli della Motorizzazione.
In realtà, il comune di Milano è risultato parzialmente vincente in quanto pur vedendosi riconosciuto il diritto all’accesso gratuito, vedeva non accolta la richiesta di rimborso delle somme già pagate negli anni precedenti per il canone di accesso alla banca dati e per le consultazioni delle targhe dei veicoli.
La decisione della Suprema Corte difatti chiarisce che le convenzioni stipulate con MCTC nella parte in cui prevedono il pagamento restano salve nella misure in cui le parti hanno concordato i contenuti con la sottoscrizione dell’accordo convenzionale.
Certo è che il valore del principio espresso dalla Suprema Corte va considerato alla stregua del fatto che ora le singole amministrazioni comunali possono eccepire a MIMS la volontà di non procedere più al pagamento dei canoni a partire dalla annualità successiva (2027) oppure, l’associazione di categoria dei comuni ANCI potrebbe sollecitare una definizione concordata con il Dipartimento dei Trasporti Terrestri quale organo periferico del MIMS ( ex MIT) per evitare il sorgere di numerosi contenziosi.
La “salomonica decisione” del giudice di legittimità sembra quasi preludere ad una definizione della vicenda complessiva dove da una parte il DTT non restituisce le somme già introitate negli anni passati, e dall’altra parte le amministrazioni comunali non pagheranno più canoni e costi visure.
Questa ultima soluzione consentirà benefici indiretti a favore degli utenti della stata che in occasione del pagamento delle sanzioni, vedranno forse diminuita la spesa di procedimento a loro carico.
Cassazione Ordinanza 25048 2026
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