Home Affari generali Scavalco d’eccedenza: una convenzione non esclude i vincoli sul lavoro flessibile.

Scavalco d’eccedenza: una convenzione non esclude i vincoli sul lavoro flessibile.

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Una convenzione tra enti non basta a ricondurre lo scavalco d’eccedenza all’originario rapporto di lavoro del dipendente. Lo chiarisce la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 140/2026/PAR.

L’istituto, disciplinato dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, consente agli enti individuati dalla norma di utilizzare dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, fuori dall’orario ordinario e previa autorizzazione dell’ente di appartenenza.

Secondo la Corte, nell’ipotesi di prestazione subordinata si configura un distinto rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale. Non modifica tale qualificazione l’eventuale interesse dell’amministrazione di provenienza all’arricchimento professionale del dipendente.

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Ne consegue che gli incarichi devono essere previsti e motivati nella programmazione dei fabbisogni, nell’ambito del PIAO. I relativi oneri concorrono alla spesa di personale e sono soggetti ai limiti sul lavoro flessibile previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, secondo il regime applicabile e le eventuali deroghe. Devono inoltre essere rispettati il limite complessivo delle 48 ore settimanali medie e la disciplina dei riposi.

Diverso è lo scavalco condiviso: il dipendente svolge presso un altro ente una parte dell’orario di lavoro d’obbligo, sulla base di una convenzione, mantenendo un unico rapporto d’impiego. Anche in questo caso, tuttavia, la quota di costo sostenuta dall’ente utilizzatore rileva ai fini della spesa di personale.

La distinzione dipende, dunque, dalle concrete modalità della prestazione: la convenzione non può trasformare un’attività aggiuntiva in una semplice ripartizione dell’orario ordinario.

corte dei conti veneto

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