PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA – NON OBBLIGO AUTOMATICO PER LA P.A.

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Il T.A.R. Campania Napoli , Sezione IV, con la sentenza del 16 giugno 2026, n. 3810, ha chiarito che l’art. 13 CCNL, che ha introdotto le progressioni tra aree “in deroga”, configura una facoltà organizzativa dell’Amministrazione, non un obbligo automatico di attivazione della procedura, da ritenersi peraltro, come si evince dalla sua precisa modulazione, comunque di natura “speciale”.

L’Ente, quindi,  può scegliere di non attivare la procedura “in deroga” e di svolgere invece la progressione verticale ordinaria.

Tale facoltà, tuttavia, non equivale ad arbitrio, anche nell’ipotesi in cui il Comune abbia optato per la procedura ordinaria.

In ossequio al principio di trasparenza e di reciproca fiducia, cui devono conformarsi anche i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Comune è comunque tenuto a valutare la coerenza della scelta con le esigenze organizzative, con le risorse disponibili, con i profili professionali necessari e con la finalità, propria della disciplina transitoria, di valorizzazione delle professionalità interne.

Il TAR ha poi evidenziato che non potendo sostituirsi all’ente nella valutazione di merito, può   verificare che la scelta di non attivare la procedura non sia manifestamente illogica, irragionevole, discriminatoria o priva di adeguata istruttoria.

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