Con sentenza n. 118 del 18/6/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 322 – quater del codice penale in quanto la “riparazione pecuniaria” prevista dalla norma per i reati contro la Pubblica Amministrazione non è conforme al principio di proporzionalità della pena.
L’obbligo del condannato per un reato contro la pubblica amministrazione di pagare una somma pari al vantaggio ricavato dall’illecito viola il principio di proporzionalità della pena, per effetto del suo cumulo con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le molteplici voci di risarcimento del danno provocato alla pubblica amministrazione e con la stessa pena detentiva inflitta per il reato.
La sanzione, quindi, eccede quanto dovuto dal reo all’amministrazione danneggiata a titolo di risarcimento e restituzioni, e produce nei suoi confronti effetti che vanno al di là del rispristino della sua situazione patrimoniale anteriore al reato, già assicurata dalla confisca.



