Il TAR Calabria – Catanzaro , Sez. I, con la sentenza dell’8 maggio 2026, n. 844, ha ritenuto pienamente legittimo l’inserimento della prova orale nelle progressioni verticali in deroga di cui all’art. 13 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale che , in ragione della natura lato sensu concorsuale della procedura di progressione verticale, ritiene che la previsione di un colloquio non sia irragionevole rientrando appieno nell’alveo della discrezionalità amministrativa della p.a. la previsione di un meccanismo che assegna una quota (peraltro non maggioritaria) del punteggio all’accertamento delle competenze maturate dal candidato (TAR Lazio Roma, sentenza 17.06.2025, n. 11827), come nel caso di specie dove il risultato del colloquio incide nella percentuale del 20% sulla valutazione complessiva.
Più recentemente, il Consiglio di Stato ha ribadito che, in materia di progressioni verticali c.d. in deroga, sebbene l’articolo 52-bis d.lgs. n. 165 del 2001 e il CCNL si limiti a stabilire quali sono i profili oggetto di valutazione delle procedure comparative in questione, all’Amministrazione è consentito prevedere lo svolgimento di una prova scritta o di una prova orale o di un colloquio attitudinale. Diversamente opinando, si è rilevato, non sarebbe apprezzabile alcuna differenza rispetto alla progressione orizzontale, anch’essa basata sull’apprezzamento di titoli ed esperienze lavorative e per la quale, trattandosi di un avanzamento di posizione economica in seno alla stessa categoria di appartenenza, è da ritenersi esclusa qualunque prova d’esame (Consiglio di Stato sez. I, 24/04/2025, n. 347.
TAR CALABRIA CATANZARO SEZ I SENTENZA 844 DEL 2026 (1)



