Il TAR Lazio – Roma , Sez. IV Ter, con sentenza 23 febbraio 2026 n. 3388, ha chiarito che è illegittima la clausola del bando di concorso che, in riferimento alla prova orale, preveda che l’assenza della presenza alla prova orale, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l’esclusione dal concorso.
Il Collegio ha giudicato tale previsione irragionevole e non proporzionata che si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui frappone un indebito ostacolo all’espletamento della prova orale del concorso, anche laddove l’impossibilità di svolgere tale prova dipenda da una causa di forza maggiore e vi sia stata una previa e motivata richiesta di differimento.
Ha, altresì, ritenuto che con riguardo alla prova orale, non sussistono quelle esigenze di svolgimento simultaneo da parte di tutti i candidati che caratterizzano, invece, la prova scritta. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che una tale esigenza di simultaneità sussiste solo per lo svolgimento della prova scritta, essendo ciò giustificato «”dall’evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali” (T.A.R. per la Campania, Napoli, 30 gennaio 2023, n. 683)» (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. IV-ter, sent. n. 13446 del 3 luglio 2024).
TAR LAZIO ROMA SEZ IV TER SENTENZA 3388 DEL 2026


