la corruzione per l’esercizio della funzione tra nozione ampia di potere pubblico e irrilevanza del “prezzo”

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La sentenza n. 12513 del 2026 della Corte di Cassazione affronta in modo chiaro e sistematico il tema della corruzione per l’esercizio della funzione, offrendo un’importante occasione per ribadire alcuni principi ormai consolidati ma spesso oggetto di contestazione nella prassi.

Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto che aveva versato somme di denaro a un funzionario della Protezione Civile della Regione Sicilia al fine di ottenere un’accelerazione nelle procedure di liquidazione di alcune fatture relative a lavori eseguiti da società a lui riconducibili. La difesa aveva cercato di ridimensionare la portata dei fatti, sostenendo sia l’assenza di un reale esercizio di poteri pubblici da parte del funzionario, sia la modestia delle somme corrisposte, ritenute incompatibili con un vero accordo corruttivo. In via subordinata, era stata anche prospettata una riqualificazione del fatto nel meno grave reato di traffico di influenze illecite.

La Corte rigetta integralmente il ricorso, sviluppando un ragionamento che si articola attorno a tre direttrici principali.

In primo luogo, viene ribadita una nozione ampia di funzione pubblica. Non è necessario che il pubblico agente sia titolare del potere finale di decisione o di firma: è sufficiente che partecipi, anche in fase istruttoria, al procedimento amministrativo con compiti idonei a incidere concretamente sul suo andamento. Nel caso di specie, il funzionario, pur non adottando formalmente i provvedimenti di liquidazione, svolgeva un ruolo di controllo, impulso e coordinamento delle pratiche, contribuendo in modo determinante alla loro definizione. Tale partecipazione è stata ritenuta pienamente idonea a integrare l’esercizio di una funzione pubblica rilevante ai fini della configurabilità del reato di corruzione.

In secondo luogo, la Cassazione chiarisce che l’entità economica dell’utilità promessa o corrisposta non è elemento decisivo. Anche somme modeste possono assumere rilevanza penale, purché inserite in un rapporto di scambio tra utilità e funzione. Il cuore della fattispecie non risiede infatti nel valore del compenso, ma nel cosiddetto “mercimonio della funzione pubblica”, ossia nella sua piegatura a interessi privati. In questa prospettiva, la tesi difensiva della “regalia d’uso” viene respinta: quando il dono è collegato alla gestione di una pratica amministrativa, esso perde ogni carattere di liceità, anche se di modico valore.

Un terzo profilo affrontato dalla Corte riguarda la distinzione tra corruzione e traffico di influenze illecite. La riqualificazione proposta dalla difesa viene esclusa sul presupposto che il funzionario non si limitava a svolgere un ruolo di intermediazione verso altri pubblici ufficiali, ma era egli stesso parte integrante del meccanismo amministrativo e dell’accordo illecito. Il traffico di influenze presuppone infatti una figura di mediatore esterno che sfrutta relazioni con la pubblica amministrazione; quando invece il soggetto è inserito direttamente nella funzione pubblica e agisce in relazione ad essa, la fattispecie corretta resta quella corruttiva.

Infine, la Corte conferma il diniego delle attenuanti, valorizzando la reiterazione delle condotte e il disvalore complessivo della vicenda. In particolare, viene esclusa la particolare tenuità del fatto, sottolineando come la valutazione non possa limitarsi all’importo delle somme, ma debba considerare l’intero contesto, inclusa la ripetizione degli episodi e l’incidenza sull’imparzialità dell’azione amministrativa.

Nel complesso, la pronuncia si inserisce in un orientamento rigoroso volto a contrastare anche le forme “minori” di corruzione, spesso diffuse nella prassi amministrativa. Il principio che emerge con forza è che anche la semplice accelerazione di una pratica dovuta, se ottenuta attraverso un accordo illecito, costituisce una violazione penalmente rilevante. Ciò che viene tutelato non è soltanto la legalità formale degli atti, ma soprattutto l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, che risultano compromessi ogni volta che la funzione pubblica diventa oggetto di scambio.

Sentenza corruzione

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