Accertamenti alcolemici, avviso al difensore e travisamento della prova: la Cassazione censura l’assoluzione del GIP sentenza Cass., Sez. IV pen., 30 gennaio 2026 (dep. 10 marzo 2026), n. 9235

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La vicenda processuale

Con la sentenza n. 9235 del 2026 la Corte di cassazione affronta una questione rilevante in tema di accertamento della guida in stato di ebbrezza e garanzie difensive negli accertamenti urgenti, soffermandosi anche sui limiti del controllo di legittimità rispetto alla valutazione probatoria operata dal giudice di merito.

Il procedimento trae origine da un sinistro stradale autonomo verificatosi la sera del 18 novembre 2023. Il conducente di un’autovettura BMW, dopo aver perso il controllo del mezzo, usciva di strada andando a collidere contro alcune strutture presenti nel giardino di un’abitazione privata. Il conducente e la passeggera venivano trasportati in ospedale per le cure del caso.

Gli accertamenti sanitari eseguiti presso la struttura ospedaliera evidenziavano un tasso alcolemico pari a 3,53 g/l, valore ampiamente superiore alla soglia penalmente rilevante prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada.

Il GIP del Tribunale di Trento, investito del procedimento a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, assolveva l’imputato ritenendo non dimostrato che gli accertamenti alcolemici fossero stati eseguiti dopo l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Avverso tale decisione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trento proponeva ricorso per cassazione denunciando:

  • illogicità della motivazione;
  • travisamento della prova.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza con rinvio al Tribunale di Trento.

 La questione preliminare: il ricorso per cassazione del pubblico ministero dopo la riforma del 2024

La Corte coglie l’occasione per chiarire un profilo processuale di particolare interesse: l’ampiezza del ricorso per cassazione del pubblico ministero dopo la riforma dell’art. 593 c.p.p. del 2024.

La riforma ha escluso l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta, ma non ha limitato il ricorso per cassazione.

Di conseguenza, secondo la Cassazione:

  • il pubblico ministero può proporre ricorso contro tali sentenze;
  • può dedurre tutti i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p., compresi i vizi motivazionali e il travisamento della prova.

La pronuncia conferma dunque che la riforma non ha introdotto un sistema di controllo limitato in sede di legittimità, lasciando alla Cassazione un ampio spazio di verifica sulla correttezza della motivazione.

L’illogicità della motivazione sul momento dell’avviso al difensore

Il primo motivo di ricorso riguarda la ricostruzione cronologica degli accertamenti sanitari.

Il GIP aveva ritenuto non provato che l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore fosse stato dato prima dell’esecuzione degli accertamenti alcolemici.

La Cassazione ha giudicato tale conclusione manifestamente illogica.

Dalla documentazione risultava infatti che:

  • il conducente era entrato in ospedale alle 22:40;
  • il modulo contenente l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore era stato sottoscritto alle 22:45.

Secondo la Corte, risulta contrario alle massime di esperienza ritenere che:

  • in meno di cinque minuti
  • i sanitari potessero ricevere la richiesta della polizia giudiziaria,
  • effettuare il prelievo ematico
  • e completare l’accertamento su un soggetto appena arrivato in ambulanza con trauma facciale e frattura delle ossa nasali.

La motivazione del GIP si fondava quindi su una ricostruzione incompatibile con l’id quod plerumque accidit, e perciò affetta da manifesta illogicità.

 Il travisamento della prova: l’avviso orale al difensore

Il secondo motivo riguarda il travisamento della prova documentale.

Nel verbale di accertamenti urgenti redatto dai Carabinieri era infatti attestato che:

  • il conducente era stato informato oralmente, prima del trasporto in ospedale, della facoltà di farsi assistere da un difensore;
  • lo stesso aveva dichiarato di non voler esercitare tale facoltà.

Il GIP aveva invece ritenuto che tale avviso non risultasse dimostrato.

La Cassazione osserva che la motivazione della sentenza di merito è in palese contrasto con il contenuto del verbale, che costituisce atto di polizia giudiziaria dotato di valore fidefacente. Da qui il travisamento della prova.

 

La prova dello stato di ebbrezza senza esame strumentale

Un ulteriore errore motivazionale individuato dalla Corte riguarda l’affermazione del GIP secondo cui non vi sarebbero elementi per stabilire se l’imputato avesse assunto bevande alcoliche.

La Cassazione rileva invece che dal certificato di pronto soccorso risultava una diagnosi di “abuso etilico acuto”, circostanza dotata di rilevante valore dimostrativo.

La Corte ribadisce un principio consolidato: l’esame strumentale non costituisce prova legale dello stato di ebbrezza.

Pertanto, l’accertamento può fondarsi anche su:

  • elementi sintomatici;
  • valutazioni cliniche;
  • comportamenti del conducente.

Ciò vale anche per le ipotesi più gravi di cui all’art. 186 C.d.S., purché la decisione sia sorretta da adeguata motivazione.

L’annullamento con rinvio

Accertati i vizi di motivazione e il travisamento della prova, la Corte di cassazione ha disposto:

  • annullamento della sentenza
  • con rinvio al Tribunale di Trento – ufficio GIP in diversa persona fisica per un nuovo esame della vicenda.

La massima

Dalla decisione può ricavarsi la seguente massima:

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore negli accertamenti urgenti non deve essere necessariamente dato in forma scritta e può risultare anche da verbale di polizia giudiziaria; incorre nel vizio di manifesta illogicità e travisamento della prova la sentenza che neghi la prova dell’avviso in contrasto con il contenuto degli atti e con le massime di esperienza relative alla tempistica degli accertamenti sanitari. Inoltre, lo stato di ebbrezza può essere accertato anche sulla base di elementi sintomatici e dati clinici, non costituendo l’esame strumentale una prova legale.

P_9235_2026_SENTENZA

 

 

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