L’articolo 1 del Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 rappresenta un intervento organico e strutturato sulla disciplina del porto e della circolazione di armi e strumenti atti ad offendere, modificando in più punti la Legge 18 aprile 1975, n. 110 e coordinandosi con altre disposizioni dell’ordinamento. L’obiettivo dichiarato dal legislatore, è di rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati legati all’uso improprio di armi bianche, con particolare attenzione alla diffusione tra i minori e ai fenomeni di violenza giovanile.
Il primo intervento riguarda la modifica dell’articolo 4 della legge n. 110 del 1975. Viene introdotta una nuova specifica fattispecie penale dopo il comma 7: “chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori dalla propria abitazione o dalle relative pertinenze strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente gli otto centimetri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. La previsione di un parametro oggettivo la lunghezza superiore a 8 cm mira a ridurre l’incertezza interpretativa e ad ampliare l’ambito della rilevanza penale, attribuendo alla condotta un chiaro disvalore sociale. Se il fatto è commesso o accertato in una delle ipotesi richiamate all’articolo 4bis comma 2 della L. 110/75 la pena è aumentata da 1/3 alla metà.
Accanto alla sanzione penale si collocano misure amministrative accessorie di natura preventiva. Una volta accertato il fatto, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria devono trasmettere gli atti al prefetto, che può applicare, per un periodo fino a un anno, la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla, nonché la sospensione della licenza di porto d’armi o il divieto di ottenerla. Le modalità applicative rinviano, in quanto compatibili, all’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, richiamando un modello di prevenzione amministrativa già consolidato.
L’articolo 4-bis della stessa legge viene poi ampliato nella parte relativa agli strumenti il cui porto è vietato in modo più rigoroso. Rientrano ora espressamente tra gli oggetti vietati gli strumenti con lama a due tagli e punta acuta, i coltelli pieghevoli con lama pari o superiore a cinque centimetri dotati di meccanismo di blocco, a scatto o apribili con una sola mano, nonché i coltelli “a farfalla” e gli strumenti camuffati o occultati in altri oggetti. In caso di condanna è prevista la confisca obbligatoria degli strumenti, che vengono definitivamente sottratti alla disponibilità dell’autore.
Particolarmente innovativa è la disciplina che coinvolge i minori infatti è stato introdotto nella legge n. 110/75 l’articolo 4 ter. Il novello articolo prevede che se uno dei reati di cui agli articoli 4 o 4-bis è commesso da un soggetto minorenne, al genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. L’autorità competente è il prefetto e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Per cui è ammesso ai sensi dell’articolo 16 della 689/81 il PMR entro 60 giorni di € 333,33 pari al terzo del massimo, i proventi di dette sanzioni sono devoluti al bilancio dello Stato. La norma introduce così un meccanismo di corresponsabilizzazione familiare, inserendo la prevenzione anche in una dimensione educativa.
Di grande rilievo è anche l’introduzione del nuovo articolo 4-quater, che stabilisce il divieto di vendere o cedere a minori di diciotto anni strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. Il divieto si applica sia all’attività commerciale sia alle cessioni tra privati. Gli esercenti hanno l’obbligo di verificare l’età dell’acquirente mediante documento di identità, salvo che la maggiore età sia manifesta. Per le vendite online è imposto ai gestori di siti e piattaforme l’obbligo di adottare sistemi efficaci di verifica dell’età prima della conclusione dell’acquisto. La vigilanza è affidata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che può diffidare i soggetti inadempienti e, in caso di mancata ottemperanza, disporre il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino della conformità. Il sistema sanzionatorio è progressivo: la violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, PMR entro 60 giorni pari al doppio del minimo € 1.000,00, qualora la violazione sia commessa da un’attività commerciale che non abbia accertato la minore età dell’acquirente è la possibile la sanzione accessoria di chiusura dell’esercizio fino a quindici giorni; in caso di reiterazione, la sanzione sale da 1.000 a 6.000 euro PMR entro 60 giorni pari al doppio del minimo € 2.000,00 qualora la violazione sia commessa da un’attività commerciale che non abbia accertato la minore età dell’acquirente è applicata la sanzione accessoria di chiusura da quindici a quarantacinque giorni; in caso di ulteriore violazione si arriva a una sanzione da 2.000 a 12.000 euro, PMR entro 60 giorni pari al doppio del minimo € 4.000,00 qualora la violazione sia commessa da un’attività commerciale che non abbia accertato la minore età dell’acquirente è applicata la sanzione accessoria della revoca della licenza. L’autorità amministrativa delle suddette violazioni è individuata nel Prefetto del luogo ove la violazione viene accertata e i proventi sono devoluti al bilancio dello Stato.
L’articolo 1 del DL 23 del 24 Febbraio 2026, interviene anche sull’articolo 4 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), ampliando l’elenco dei reati rilevanti ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno, rafforzando così il collegamento tra pericolosità sociale e disciplina del soggiorno dello straniero.
Quanto all’entrata in vigore, il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo, cioè il 25 febbraio 2026, così come previsto dall’articolo 33. Pertanto, le disposizioni dell’articolo 1 sono efficaci da tale data.
Fa eccezione la disciplina relativa alla verifica dell’età nelle vendite online inserite nella L. 110/75 all’articolo 4-quater, commi 3 e 4, la cui applicazione è differita di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, al fine di consentire ai gestori delle piattaforme digitali di adeguare i propri sistemi e cioè sono efficaci dal 26 Aprile 2026.



