Non costituisce reato di peculato il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva. Ordinanza Corte di Cassazione sez. Unite 1527 del 23/01/2026.

0
63

L’ordinanza definisce il  regime di giurisdizione applicabile alle controversie concernenti il mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori di strutture ricettive, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77, nonché della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

A seguito dell’introduzione del comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il gestore della struttura ricettiva assume la qualifica di responsabile d’imposta, con conseguente natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione di versamento. Da tale qualificazione discende il venir meno della figura dell’agente contabile e, con essa, del presupposto fondante la giurisdizione contabile per danno erariale.

La Corte valorizza il dato normativo espresso, osservando come il legislatore del 2020 abbia inteso superare il precedente “silenzio della norma primaria” che aveva consentito alla giurisprudenza di ricondurre il gestore nell’alveo degli agenti contabili, con obbligo di resa del conto ex r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e r.d. 23 maggio 1924, n. 827. L’esplicito rinvio allo schema del responsabile d’imposta di cui all’art. 64, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 determina invece un mutamento strutturale del rapporto, che non è più incentrato sul maneggio di denaro pubblico, bensì su una obbligazione solidale di natura tributaria, accessoria e dipendente rispetto a quella del soggetto passivo (l’ospite).

Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui la responsabilità del gestore prescinde dall’effettivo incasso dell’imposta dal cliente, risultando parametrata all’imposta dovuta e non alle somme materialmente riscosse. Ciò rende incompatibile la permanenza di un obbligo di conto e, quindi, di una responsabilità erariale in senso proprio, sterilizzando il tradizionale criterio del “maneggio di denaro pubblico” quale fondamento della giurisdizione della Corte dei conti.

Sul piano processuale, la Corte evidenzia come l’intera disciplina attuativa dell’imposta di soggiorno, dopo la novella del 2020, sia ricondotta ai meccanismi tipici dell’ordinamento tributario: autotassazione, obblighi dichiarativi, accertamento, riscossione e irrogazione di sanzioni amministrative tributarie ex d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Ne consegue l’attrazione delle relative controversie nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Di rilievo è altresì il passaggio in cui le Sezioni Unite escludono soluzioni intermedie di “coesistenza” tra giurisdizione contabile e tributaria, sottolineando il rischio di duplicazioni sanzionatorie e di violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, come elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e unionale. In tale prospettiva, l’ordinanza si pone in linea di continuità con l’orientamento volto a negare la configurabilità di un danno erariale coincidente con il tributo evaso.

In conclusione, la pronuncia consolida un mutamento di paradigma: il rapporto tra Comune e gestore della struttura ricettiva, in materia di imposta di soggiorno, è oggi integralmente qualificabile come rapporto tributario, con esclusione della giurisdizione contabile e con devoluzione delle controversie al giudice tributario. Tale approdo interpretativo appare destinato ad avere rilevanti ricadute applicative, sia per gli enti locali sia per i gestori, imponendo un adeguamento coerente dei regolamenti comunali e delle prassi di accertamento e recupero del tributo.

In conclusione:

  • il gestore risponde esclusivamente sotto il profilo fiscale;
  • non è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti;
  • non è tenuto alla trasmissione del Modello 21 alla Corte dei conti, essendo venuto meno il fondamento giuridico dell’obbligo, rappresentato dalla qualifica di agente contabile.

Restano fermi:

  • l’obbligo dichiarativo annuale, da rendersi in via telematica secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022;
  • gli adempimenti periodi   disciplinati dai regolamenti comunali

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui