Aree edificabili, rispetto zona cimiteriale. legge di Bilancio art. 1 comma 911 modifica dell’articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265

0
177

L’articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il Testo unico delle leggi sanitarie, è oggetto di un intervento di modifica ad opera del comma 911 dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026. La novella normativa si inserisce nel più ampio contesto delle disposizioni della legge di bilancio 2026 e incide in maniera significativa sulla disciplina della fascia di rispetto cimiteriale, introducendo, dopo il quinto comma dell’art. 338, una nuova previsione derogatoria al tradizionale regime di inedificabilità.

La disposizione attribuisce al consiglio comunale la facoltà di dare esecuzione, all’interno della zona di rispetto cimiteriale, a determinate previsioni urbanistiche o a specifici interventi edilizi, purché nel rispetto di una distanza non inferiore a cinquanta metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti ovvero, in mancanza, dallo stato di fatto. Tale facoltà è subordinata, in ogni caso, all’assenza di ragioni ostative di carattere igienico-sanitario e all’acquisizione del parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, nonché al rispetto delle disposizioni di tutela dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora l’area interessata sia assoggettata a vincoli culturali o paesaggistici.

La norma non introduce una generalizzata attenuazione del vincolo cimiteriale, ma configura una deroga circoscritta, tipizzata e procedimentalizzata, rimettendo all’ente locale una valutazione puntuale e motivata, da esercitarsi nell’ambito delle proprie competenze pianificatorie. In tale prospettiva, il legislatore individua tre specifiche ipotesi nelle quali il consiglio comunale può legittimamente autorizzare l’attuazione di interventi urbanistici.

La prima riguarda l’esecuzione delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002, data che assume rilievo quale spartiacque temporale rispetto alla stratificazione normativa e interpretativa in materia di vincoli cimiteriali. In tal modo si intende salvaguardare l’affidamento connesso a previsioni pianificatorie consolidate, evitando che l’interpretazione restrittiva del vincolo possa determinare l’inefficacia di scelte urbanistiche già perfezionate.

La seconda ipotesi concerne la realizzazione di interventi urbanistici collocati in aree separate dal perimetro cimiteriale da elementi infrastrutturali o naturali di significativa rilevanza, quali strade pubbliche almeno di livello comunale, fiumi, laghi, dislivelli naturali rilevanti, ponti o impianti ferroviari. In tali casi, la presenza di un elemento fisico di separazione è valorizzata quale fattore idoneo ad attenuare l’interferenza tra l’area cimiteriale e l’insediamento urbano, sotto il profilo sia igienico-sanitario sia funzionale.

La terza fattispecie riguarda interventi urbanistici da localizzarsi in contiguità ad ambiti già edificati, purché sul lato opposto rispetto al perimetro dell’impianto cimiteriale. Tale previsione appare finalizzata a consentire il completamento ordinato del tessuto urbano, evitando soluzioni di discontinuità e fenomeni di frammentazione edilizia, nel rispetto delle condizioni di distanza e delle valutazioni sanitarie richieste dalla norma.

Nel complesso, l’intervento legislativo realizza un riequilibrio tra l’esigenza di tutela della salute pubblica, che resta il fondamento storico del vincolo di rispetto cimiteriale, e le mutate esigenze di governo del territorio, riconoscendo agli enti locali un margine di discrezionalità tecnica e amministrativa da esercitarsi in modo responsabile e motivato. Il nuovo comma dell’art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie si configura, pertanto, come strumento di razionalizzazione della disciplina, idoneo a superare rigidità applicative ormai non più coerenti con l’attuale assetto urbanistico e normativo, senza pregiudicare le garanzie sostanziali poste a presidio dell’interesse pubblico.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui