Compensi ai commissari interni dei concorsi pubblici e limiti al trattamento accessorio: il chiarimento della Corte dei conti Emilia-Romagna

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parere reso ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 si è espressa sui compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici degli enti locali, chiamati a bilanciare le esigenze di funzionalità delle procedure di reclutamento con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. A fornire un chiarimento di sistema è intervenuta la Corte dei conti, , richiesto da un ente locale proprio per dirimere i dubbi applicativi in materia.

Nel parere, la magistratura contabile muove dalla qualificazione giuridica dell’attività svolta dai dipendenti interni chiamati a far parte delle commissioni di concorso. La normativa vigente, in particolare l’articolo 3 della legge n. 56 del 2019, qualifica tali incarichi come attività di servizio svolta in ragione dell’ufficio ricoperto. Ne consegue che i relativi compensi non possono essere considerati estranei al rapporto di lavoro, ma costituiscono una componente del trattamento economico del personale pubblico.

Proprio su questa base la Corte dei conti, in sede consultiva, riconduce i compensi per i commissari interni nell’alveo del trattamento accessorio. Si tratta di emolumenti non fissi né continuativi, collegati a un incarico specifico e temporalmente delimitato, che si aggiungono alla retribuzione ordinaria e non possono essere assimilati al trattamento fondamentale. La Corte ribadisce che, ai fini dei vincoli di spesa, ciò che rileva è la natura sostanziale del compenso e non la sua collocazione formale nei capitoli di bilancio.

Un passaggio centrale del parere riguarda la deroga prevista per il personale dirigenziale. La legge consente di corrispondere ai dirigenti compensi aggiuntivi per la partecipazione alle commissioni di concorso, superando il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Tuttavia, secondo la Corte dei conti, tale deroga ha una portata circoscritta e non incide sul diverso piano dei limiti complessivi di spesa per il trattamento accessorio. In assenza di una previsione legislativa espressa, non è possibile estendere la deroga fino a escludere questi compensi dal tetto di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Il parere chiarisce quindi che i compensi spettanti ai componenti interni delle commissioni esaminatrici devono essere computati nel limite massimo delle risorse destinabili annualmente al trattamento accessorio. È irrilevante, a tal fine, che l’ente scelga di imputare la spesa al di fuori dei fondi decentrati o che i compensi siano determinati sulla base di parametri fissati da atti normativi statali. Ciò che conta è la loro incidenza effettiva sulla spesa di personale e sulla dinamica complessiva del trattamento accessorio.

Il messaggio che emerge dal parere della Corte dei conti è chiaro e coerente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile: i vincoli di finanza pubblica devono essere letti in chiave sostanziale e non possono essere aggirati attraverso soluzioni meramente formali. Per gli enti locali si tratta di un richiamo alla necessità di programmare con attenzione le procedure concorsuali e i relativi oneri, nella consapevolezza che anche strumenti essenziali per il buon funzionamento dell’amministrazione devono confrontarsi con limiti di spesa inderogabili.

delibera corte dei conti_171_2025_emiliaromagna

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