Comunicazione dei dati del conducente, l’impugnazione del Verbale sospende i termini di comunicazione. Cass. civ., sez. II, ord. 17 dicembre 2025, n. 32988

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Un punto fermo sull’art. 126-bis del Codice della Strada

Con l’ordinanza n. 32988 del 17 dicembre 2025, la Corte Suprema di Cassazione interviene nuovamente sul delicato tema della comunicazione dei dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti patente, segnando un vero e proprio cambio di passo interpretativo che rafforza le garanzie difensive dell’automobilista. La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e chiarisce in modo definitivo quando nasce l’obbligo di comunicare i dati del conducente e, soprattutto, quando tale obbligo resta sospeso.

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada prevede che, in caso di violazione che comporti la perdita di punti patente, il proprietario del veicolo o l’obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CDS, debba comunicare all’organo accertatore i dati personali e quelli della patente del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale. La mancata comunicazione comporta una sanzione autonoma, distinta e indipendente rispetto a quella principale. Nel tempo, tuttavia, si è posto il problema di stabilire se tale obbligo sorga anche quando il verbale principale venga impugnato davanti all’autorità amministrativa o giudiziaria.

Il caso esaminato dalla Cassazione

Nel caso deciso con l’ordinanza n. 32988/2025, un automobilista era stato sanzionato per omessa comunicazione dei dati del conducente nonostante avesse tempestivamente impugnato il verbale presupposto per eccesso di velocità. Il Giudice di Pace prima e il Tribunale poi avevano ritenuto comunque sussistente l’obbligo di comunicazione, affermando che la proposizione del ricorso non sospendesse il termine dei 60 giorni. La Cassazione, ribaltando le decisioni di merito, ha accolto il ricorso dell’automobilista.

Il principio di diritto affermato

La Suprema Corte afferma un principio di particolare rilevanza pratica:

“La violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione. Prima di tale definizione, l’obbligo di comunicazione non sorge.”

Da ciò discendono due conseguenze fondamentali:

  1. Se il ricorso contro il verbale principale viene accolto, con l’annullamento della sanzione, viene meno il presupposto stesso per la comunicazione dei dati del conducente;
  2. Se il ricorso viene respinto, l’amministrazione è tenuta a notificare un nuovo invito a comunicare i dati, dal quale soltanto decorrono i 60 giorni previsti dalla legge.

L’effetto “congelante” del ricorso

La Cassazione riconosce, quindi, un vero e proprio effetto sospensivo sostanziale dell’impugnazione del verbale presupposto sull’obbligo di comunicazione dei dati del conducente.

In altri termini, l’automobilista che propone ricorso non può essere sanzionato per l’omessa comunicazione fintanto che il giudizio non sia definito.

Si tratta di un approdo interpretativo coerente con i principi di ragionevolezza e di tutela del diritto di difesa, evitando che il cittadino sia costretto a collaborare a una decurtazione punti fondata su un verbale che potrebbe essere successivamente annullato.

Il superamento dei contrasti giurisprudenziali

La Corte dà atto dell’esistenza, in passato, di un contrasto giurisprudenziale sul punto, superato solo a partire dal 2022. Proprio per tale ragione, nel caso di specie, le spese di lite sono state dichiarate irripetibili.

L’ordinanza del 2025 consolida definitivamente l’orientamento favorevole al cittadino, già espresso in numerose pronunce precedenti, rendendo oggi la linea interpretativa chiara e stabile.

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