L’agricoltura sociale nella Regione Campania: Definizioni, requisiti, limiti operativi e sanzioni nella Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 21

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L’agricoltura sociale come strumento di welfare territoriale

La Legge regionale della Campania 16 ottobre 2025, n. 21 rappresenta un passaggio decisivo nel consolidamento dell’agricoltura sociale quale politica pubblica strutturale. Il legislatore regionale supera una visione meramente accessoria dell’attività agricola e riconosce all’agricoltura sociale una funzione integrata di sviluppo rurale, inclusione sociale e innovazione del welfare locale, in coerenza con l’articolo 117 della Costituzione e con la legge statale 18 agosto 2015, n. 141.

La Regione Campania individua nell’agricoltura sociale uno strumento capace di rispondere a bisogni complessi: occupazione, inclusione di soggetti fragili, servizi educativi e socio-sanitari, valorizzazione delle aree rurali e contrasto allo spopolamento. In questa prospettiva, la fattoria sociale diviene un presidio territoriale multifunzionale, inserito in una rete di relazioni con enti pubblici, servizi sociali e comunità locali.

 Le definizioni normative: agricoltura sociale e fattorie sociali

Agricoltura sociale

La legge regionale non introduce una definizione autonoma di agricoltura sociale, ma rinvia espressamente all’articolo 2 della legge n. 141/2015. Tale rinvio assicura uniformità interpretativa e applicativa e colloca la disciplina campana all’interno di un quadro nazionale condiviso.

L’agricoltura sociale si configura come l’insieme delle attività esercitate dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali che, utilizzando le risorse agricole, forestali e zootecniche, realizzano interventi di inclusione sociale e lavorativa, servizi educativi e formativi, attività di supporto terapeutico e riabilitativo, nonché prestazioni e servizi a favore delle comunità locali.

Elemento qualificante non è l’attività agricola in senso stretto, ma la finalizzazione sociale dell’attività stessa, che assume una funzione strumentale rispetto agli obiettivi di inclusione, tutela e promozione della persona.

 Fattorie sociali

Nel sistema delineato dalla legge regionale, la fattoria sociale è il soggetto giuridicamente qualificato all’esercizio dell’agricoltura sociale. Essa coincide con le imprese agricole e le cooperative sociali che esercitano attività di agricoltura sociale e che risultano iscritte nel Registro regionale delle fattorie sociali della Campania.

L’iscrizione nel Registro non ha carattere meramente ricognitivo, ma costituisce condizione essenziale per l’esercizio legittimo dell’attività, per l’accesso alle politiche di sostegno e per l’utilizzo del logo ufficiale regionale.

 I requisiti per l’iscrizione e l’esercizio dell’attività

Requisiti soggettivi e di affidabilità

La legge regionale richiede, quale presupposto indefettibile, il possesso di requisiti di affidabilità morale e giuridica. Sono esclusi dall’iscrizione al Registro regionale i soggetti che abbiano riportato condanne definitive per specifici reati in materia di frodi alimentari e commerciali, che siano sottoposti a misure di prevenzione antimafia o che abbiano riportato condanne per reati gravi contro la pubblica amministrazione.

Tali requisiti devono essere posseduti non solo dal titolare dell’impresa individuale, ma anche dai soggetti apicali nelle altre forme organizzative, secondo una logica di responsabilità estesa.

 Requisiti professionali e organizzativi

Accanto ai requisiti soggettivi, la legge valorizza la dimensione professionale dell’agricoltura sociale. I soggetti richiedenti devono dimostrare di possedere competenze adeguate rispetto alle attività che intendono svolgere, anche mediante collaborazioni con servizi socio-sanitari ed enti pubblici.

Per attività particolarmente sensibili, come quelle rivolte ai minori o a soggetti con disabilità, è richiesto il rispetto delle specifiche normative di settore in materia educativa, sanitaria e assistenziale.

Il progetto di agricoltura sociale

Elemento centrale del sistema è il progetto di agricoltura sociale, che deve descrivere in modo puntuale le attività da svolgere, la loro continuità nel tempo, la sostenibilità organizzativa ed economica e la coerenza con la programmazione sociale e socio-sanitaria regionale.

La valutazione del progetto è affidata a una commissione interdisciplinare regionale, a conferma della natura trasversale dell’agricoltura sociale, posta all’intersezione tra politiche agricole, sociali, sanitarie e del lavoro.

 Limiti e vincoli all’esercizio dell’agricoltura sociale

L’esercizio dell’agricoltura sociale è soggetto a una serie di limiti funzionali e procedurali, finalizzati a garantire la tutela dell’interesse pubblico e dei soggetti beneficiari.

Sul piano amministrativo, l’attività è subordinata all’iscrizione nel Registro regionale e alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente. Ogni variazione rilevante deve essere tempestivamente comunicata.

Sul piano strutturale, gli immobili utilizzati devono essere conformi alla normativa urbanistica, mantenere il riconoscimento della ruralità e rispettare le disposizioni in materia di sicurezza, accessibilità e igiene.

Sotto il profilo sostanziale, l’attività agricola e quella sociale possono coesistere, ma la funzione sociale dichiarata nel progetto deve essere effettiva e verificabile, evitando utilizzi meramente strumentali della qualifica di fattoria sociale.

Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio della legge regionale n. 21/2025 è disciplinato dall’articolo 11 e si caratterizza per chiarezza e immediatezza applicativa. Esso individua puntualmente le condotte vietate, le relative sanzioni e l’autorità amministrativa competente.

 Esercizio dell’agricoltura sociale senza titolo

La violazione si configura nei casi di svolgimento dell’attività di agricoltura sociale in assenza dell’iscrizione nel Registro regionale delle fattorie sociali o senza la presentazione della SCIA al Comune competente.

La norma violata è l’articolo 11, comma 4, in relazione agli articoli 5 e 6 della legge regionale in parola.

La sanzione prevista consiste nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, PMR 1/3 del Massimo 2.000,00€, accompagnata dal provvedimento accessorio, emesso dal SUAP, del divieto di prosecuzione dell’attività.

L’autorità amministrativa competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili utilizzati per l’attività.

Utilizzo illegittimo del logo delle fattorie sociali

La violazione ricorre in caso di utilizzo del logo delle fattorie sociali della Campania senza iscrizione nel Registro regionale.

La norma violata è l’articolo 11, comma 5, in relazione all’articolo 7 della legge regionale.

La sanzione consiste nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. PMR pari al terzo del Massimo 2.000,00€

Anche in questo caso, l’autorità amministrativa competente è il Comune territorialmente competente.

 

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