L’articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006, rubricato con il titolo “Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”, rispettivamente al comma 1 e al comma 3, stabilisce:
«1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’ente di governo dell’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi
- Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali».
Il caso scrutinato dal TAR Lazio, Sezione V, 16 febbraio 2023, n. 2789
Il Comune di Viterbo impugnava l’ordinanza del 5 luglio 2019, emessa ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006, con il quale il Presidente della Regione Lazio, al fine di far fronte all’emergenza nella raccolta lo smaltimento dei rifiuti nella città di Roma, aveva imposto una serie di prescrizioni ad AMA S.p.A. per la pulizia e raccolta dei rifiuti di Roma, mentre aveva ordinato, allo scopo di assicurare la fase del ciclo di gestione dei rifiuti, alla Ecologia Viterbo S.r.l. di operare con decorrenza immediata al massimo della capacità di trattamento autorizzata su base giornaliera, garantendo i trattamenti anche nei festivi, secondo le richieste formalizzate da AMA, garantendo le prestazioni stabilite dalle BAT di settore al minimo di quanto stabilito nei vari flussi di trattamento.
Il Comune ricorrente contestava, in buona sostanza, l’insussistenza dei presupposti per l’emissione di provvedimenti ex articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006, ritenendo, tra l’altro sussistente una situazione di carenza organizzativa “strutturale” del sistema di raccolta dei rifiuti nella Regione Lazio, e lamentando comunque il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento gravato.
Il ricorso è stato respinto dal Tribunale amministrativo capitolino, perché infondato.
Posto che il provvedimento gravato operava dichiaratamente in deroga all’articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006 e all’articolo 19 della legge regionale n. 27/1998 – oltre che al principio della prossimità dello smaltimento e del recupero dei rifiuti urbani indifferenziati – il Collegio ha ritenuto sussistenti quelle situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, che hanno legittimato, da parte della Regione Lazio, l’esercizio del potere di ordinanza, ex articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006, quale ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, con la finalità di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente nel corpo del provvedimento gravato si dava espressamente atto delle perduranti criticità nella raccolta dei rifiuti urbani del territorio della città di Roma, e della progressiva diminuzione (recte: disfunzionalità) nel corso dei mesi di maggio e giugno della capacità di raccolta dei rifiuti urbani, nonché del progressivo diffondersi di fenomeni di ammasso di rifiuti in prossimità dei cassonetti di raccolta, tale da generare diffuso disagio nella popolazione, manifestatasi, tra l’altro, con la progressiva crescita di segnalazioni e richieste di verifica finanche presso le autorità preposte alla materia della sicurezza e igiene pubblica.
Tale situazione trovava immediata conferma nella nota dell’ordine dei medici di Roma del 1° luglio 2019, richiamata nel corpo del provvedimento impugnato, che segnalava, tra l’altro, che «le montagne di rifiuti abbandonati in modo incontrollato, specie fuori dai cassonetti che macerano sotto il sole di questi giorni, con le alte temperature, costituiscono un serio rischio per la salute legato alla proliferazione di germi e parassiti con la possibilità di diffusione di malattie infettive attraverso contatto diretto o indiretto tramite gli insetti e soprattutto entrando in contatto con gli escrementi di uccelli e roditori».
Quanto, poi, alla contestata violazione dell’articolo 191 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 (che richiede, appunto, il preventivo “parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”), il TAR Lazio, nella medesima sentenza sopra citata, ha osservato:
«la legge regionale n. 45/1998 (cfr. articolo 3) non impone necessariamente ed esclusivamente a carico dell’ARPA, a differenza di quanto accade per i procedimenti di VIA e di AIA, la competenza a formulare l’attività istruttoria o a formulare parere preventivo rispetto alle ordinanze “ambientali».
Sicché, il provvedimento gravato non è risultato deficitario neppure sotto il profilo istruttorio, in considerazione del contenuto del parere espresso dalla direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti e della antescritta nota dell’Ordine dei medici.



