Il commercio elettronico rappresenta una delle manifestazioni più significative dell’evoluzione economica e tecnologica degli ultimi decenni, ponendosi al crocevia tra libertà d’impresa, tutela del consumatore e innovazione digitale. La sua regolamentazione giuridica, in Italia, si fonda su un sistema multilivello che integra disposizioni di matrice europea, norme statali di recepimento e discipline regionali di dettaglio.
- Il Quadro Normativo Nazionale: D. Lgs. 9 Aprile 2003, n. 70
Il D. Lgs. 70/2003 è la norma primaria che disciplina i servizi della società dell’informazione (di cui l’e-commerce è una componente) e stabilisce gli obblighi di trasparenza del prestatore e le regole per la conclusione del contratto online.
All’articolo 7 del testo normativo vengono enunciati gli Obblighi Informativi Dettagliati, infatti, il prestatore di servizi deve garantire che le seguenti informazioni siano rese facilmente accessibili, in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti (di solito in una sezione dedicata del sito, come “Note Legali” o “Chi Siamo”):
- Informazioni di Identificazione:
- Identificazione: Nome, denominazione o ragione sociale, domicilio o sede legale.
- Contatti: Estremi che consentano di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente, compreso l’indirizzo di posta elettronica (l’e-mail è obbligatoria; un numero di telefono non lo è se è disponibile un canale di comunicazione elettronico altrettanto efficace).
- Dati Fiscali/Societari: Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (o al REA), numero di Partita IVA (o identificativo equivalente)
- Informazioni Commerciali e di Prezzo:
- Prezzi e Tariffe: Indicazione chiara e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe, evidenziando specificamente se comprendono le imposte (IVA), i costi di consegna e altri oneri accessori.
- Informazioni Specifiche:
- Autorizzazioni: Elementi di individuazione, e gli estremi della competente autorità di vigilanza, qualora l’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione.
- Professioni Regolamentate: Per le professioni regolamentate (es. Avvocati, Architetti, ecc.), indicazione dell’Ordine professionale, del titolo professionale e dello Stato di rilascio, e riferimenti ai codici di condotta.
Gli articolo 7 e 8 del decreto legislativo 70/03, invece vanno ad elencare gli obblighi sulle Comunicazioni Commerciali.
Le comunicazioni commerciali, infatti, (es. newsletter, e-mail promozionali) devono contenere, sin dal primo invio, un’informativa chiara e inequivocabile che evidenzi:
- Che si tratta di comunicazione commerciale.
- La persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata.
- Se si tratta di offerta promozionale (sconti, premi) o concorsi/giochi, e le relative condizioni di accesso/partecipazione.
- È necessario rispettare la normativa sulla Privacy (GDPR/Reg. UE 679/2016) per l’invio di comunicazioni commerciali.
- La Normativa Regionale Campania: L.R. 21 Aprile 2020, n. 7
La L.R. 7/2020 (Testo Unico sul Commercio) disciplina il commercio elettronico al capo II del titolo II dedicato alle forme speciali della vendita al dettaglio, all’articolo 48. La normativa regionale si concentra sugli aspetti amministrativi e di accesso all’attività.
Per poter avviare l’attività di vendita online, infatti, la normativa regionale prevede che l’interessato sia esso persona fisica o giuridica deve:
- Presentare al SUAP del comune ove intende iniziare l’attività SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/90, questa novità è stata introdotta dalla legge regionale n.20 del 16 Ottobre 2025, infatti precedentemente la SCIA andava presentata presso il comune di residenza, in caso di persona fisica o presso il comune della sede legale in caso di persona giuridica;
Il soggetto interessato per poter avviare l’attività deve dichiarare nella SCIA
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 commi 1;2;3;4;5 del d.lgs 59/2010;
- Dichiarare il settore merceologico;
- Di essere in possesso dei requisiti professionali qualora l’attività riguardi il settore merceologico alimentare previsti dall’articolo 71 commi 6 e 6bis del d.lgs 59/2010
L’articolo 48 della normativa regionale al comma 4, inoltre stabilisce l’obbligo per l’esercente di inviare i prodotti solo dietro espressa richiesta del consumatore, resta invece consentita l’invio di prodotti campione o omaggio senza richiedere spese di spedizione e senza vincoli.
3 Sanzioni previste dal D. Lgs 70/2003 Artt. 7, 8, 9, 10 ; 12 e 21
Le violazioni degli obblighi informativi previsti dagli articoli 7,8,9,10 e 12 sono punite dall’articolo 21 con:
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da €103 a €10.000 PMR pari al doppio del minimo 206,00€ articolo 21 c;
- Aumento della sanzione: raddoppio della sanzione nei casi di recidiva articolo 21 c2;
- Autorità competente: ministero delle imprese e del Made in Italy.
A queste sanzioni si aggiungono anche le violazioni previste dal Codice del Consumo per pratiche commerciali scorrette e violazioni del GDPR.
3.1 Sanzioni L.R. Campania 7/2020
Le sanzioni regionali per il commercio online sono previste all’articolo 146 ed esse sono:
* Esercizio Abusivo (in assenza di SCIA): Per l’esercizio di e-commerce in assenza del titolo abilitativo sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che variano da € 2.500 a € 15.000. PMR pari al terzo del massimo €5.000. Alla sanzione amministrativa consegue la sanzione accessoria di interruzione e conseguente cessazione dell’attività. Art 146 c2
* mancata esposizione cartellonistica obbligatoria: violazione introdotta al comma 2 bis dell’articolo 146 dalle modifiche apportate al TUC dalla LR n. 20 del 16 ottobre 2025, entrata in vigore il 18 ottobre. Per chi omette di esporre la cartellonistica obbligatoria di applica la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00 PMR 308,00 € pari al doppio del minimo
*invio al consumatore di prodotti non richiesti : per il titolare di e-commerce che invia al consumatore prodotti senza che lo stesso li abbia espressamente richiesti si applica la sanzione da € 500 a € 3.000 PMR 1.000,00€ pari al doppio del minimo. Art. 146 c.3 lett. a
*omessa presentazione al SUAP della comunicazione di cessata attività: il titolare di e-commerce che in caso di chiusura, omette di presentare presso il SUAP del comune ove ha avuto sede l’attività la comunicazione di cessazione dell’attività e soggetto alla sanzione da € 500 a € 3.000 PMR 1.000,00€ pari al doppio del minimo. Art. 146 c.4
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 146 in caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle disposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
Sì, precisa che l’autorità amministrativa competente per tutte le violazioni alla legge regionale n.7/2020 è il COMUNE.



