DIRITTO ALLO STUDIO – CORSI UNIVERSITARI TELEMATICI – I PERMESSI SONO CONCESSI SOLO SE L’ORARIO DI LAVORO COINCIDE CON QUELLO DELLE LEZIONI O ESAMI.

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La Cassazione Civile – Sezione Lavoro, con ordinanza n. 25038 dell’11 settembre 2025, ha stabilito che “i dipendenti per poter usufruire dei permessi per motivi di studio devono presentare apposite certificazioni come affermato da questa Corte (Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito nella successiva sentenza n. 17128/2013) secondo cui per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio.

La Corte afferma che “i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari …”.

Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che ritenersi che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa.

Dunque, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta.

Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l’orario di lavoro nell’ente.

In altri termini, il permesso serve a giustificare l’assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell’autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore.”

L’Ordinanza fa riferimento al Comparto Funzioni Centrali 2016 – 2018 che richiede per i permessi per studio la presentazione  di idonea documentazione.

corte cassazione sez lavoro ordinazna n 25038 del 2025

 

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