La competenza del Giudice di pace per materia è inderogabile, a prescindere dagli importi delle sanzioni cumulate.
La Corte di cassazione, con giurisprudenza ferma, ha reiteratamente chiarito che le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace, ex artt. 204 bis, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e 7, del D.Lgs. n. 150 del 2011, senza alcun limite di valore; né, per tale motivo, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c., giacché la devoluzione della competenza in favore del giudice superiore, in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte, opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia (Sez. 2, n. 25028, 23/10/2017, Rv. 646814; conf., ex multis, Cass. nn. 10676/2020, 16791/2019, 24771/2018; da ultimo, con specifico riferimento al contenzioso insorto a riguardo del fermo amministrativo disposto per mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, Cass. n. 6790/2024). Da ultimo: Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/07/2025, n. 18339



