Alcolock: obblighi, installazione e responsabilità

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Il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2 luglio 2025)

Dal 26 luglio 2025 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025. Tale provvedimento disciplina le caratteristiche tecniche, le modalità di installazione, le responsabilità e i controlli relativi ai dispositivi alcolock.

Questi dispositivi rientrano nel quadro delle misure adottate in attuazione della modifica all’art. 125 del Codice della Strada introdotta dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha integrato il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il dispositivo alcolock rappresenta una misura tecnica di prevenzione contro la guida in stato di ebbrezza e sarà impiegato in particolari contesti sia sanzionatori che volontari.

Che cos’è l’alcolock

Il dispositivo alcolock è un etilometro integrato nel sistema di avviamento del veicolo, progettato per impedire l’accensione del motore qualora, al momento dell’avvio, venga rilevata una concentrazione di alcol nell’alito del conducente superiore a 0 mg/l. Il sistema si sblocca solo nel caso in cui il guidatore fornisca un campione respiratorio conforme.

L’utilizzo dell’alcolock è previsto per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1, M2, M3 (trasporto persone) e N1, N2, N3 (trasporto merci), conformemente alle definizioni contenute nel Regolamento UE 2018/858.

Quadro normativo

Il decreto si colloca all’interno di un più ampio contesto normativo europeo e nazionale. I riferimenti principali sono:

  • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 125, comma 3-ter
  • Legge 25 novembre 2024, n. 177
  • Regolamento (UE) 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1243 sulla predisposizione tecnica dei veicoli all’installazione degli alcolock
  • Norma tecnica EN 50436 (metodi di prova e specifiche per etilometri)
  • Regolamento ONU (UNECE) n. 10 sull’omologazione in materia di compatibilità elettromagnetica
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 122 sull’attività di autoriparazione

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante del dispositivo alcolock ha una serie di obblighi tecnici e amministrativi, volti a garantire la sicurezza, la tracciabilità e la corretta installazione dei dispositivi.

Tra i principali adempimenti:

  1. Fornire:
    • Istruzioni dettagliate per l’installazione e la disinstallazione (Allegato 1)
    • Indicazioni per la marcatura indelebile del dispositivo (Allegato 2)
    • Manuale d’uso rivolto all’utente finale (Allegato 3)
    • Istruzioni per la manutenzione (Allegato 4)
    • Fac-simile del certificato di taratura (Allegato 5)
  2. Contrassegnare ogni dispositivo con:
    • Marchio CE
    • Codice identificativo e versione del software
    • Omologazione secondo il Regolamento ONU n. 10
  3. Selezionare le officine autorizzate all’installazione tra quelle abilitate ai sensi della Legge 122/1992, comunicando i relativi nominativi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la motorizzazione.
  4. Trasmettere al Ministero:
    • L’elenco dei modelli di veicoli compatibili
    • La documentazione tecnica e la descrizione dei dispositivi conformi

Requisiti per l’installazione

Ai sensi dell’art. 7 del decreto, i dispositivi alcolock possono essere installati esclusivamente da officine autorizzate dal fabbricante e formalmente individuate, a condizione che siano abilitate per le attività di meccatronica secondo la normativa vigente.

Gli installatori sono tenuti a:

  • Seguire rigorosamente le istruzioni tecniche specifiche del fabbricante (Allegato 1)
  • Applicare un sigillo autodistruttivo che evidenzi eventuali manomissioni
  • Fornire al cliente:
    • La dichiarazione di installazione (Allegato 6)
    • Il certificato di taratura aggiornato
    • Il manuale d’uso e il manuale di manutenzione del dispositivo

È importante sottolineare che l’installazione dell’alcolock non comporta la modifica del Documento Unico di circolazione e di proprietà del veicolo, ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada.

Verifica durante i controlli stradali

Nel caso di accertamenti da parte delle autorità competenti, il conducente del veicolo su cui è installato un alcolock dovrà esibire:

  • La dichiarazione originale di installazione
  • Il certificato di taratura in corso di validità
  • Il sigillo installativo integro

Il mancato rispetto di questi requisiti può comportare l’invalidazione del dispositivo e potenziali conseguenze sanzionatorie.

Taratura e manutenzione

Il dispositivo deve essere tarato periodicamente secondo le scadenze indicate dal fabbricante. Tali operazioni devono essere eseguite da laboratori accreditati indicati nel manuale d’uso. Il fabbricante deve garantire che il certificato di taratura contenga tutti gli elementi richiesti dall’Allegato 5.

L’utente è responsabile della verifica della validità del certificato prima dell’utilizzo del veicolo.

Aggiornamenti e pubblicazioni ufficiali

La Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicherà sul portale ufficiale www.ilportaledellautomobilista.it:

  • L’elenco delle officine autorizzate
  • L’elenco dei modelli di veicoli compatibili per ciascun dispositivo alcolock

Eventuali aggiornamenti agli allegati e alla documentazione potranno essere apportati con decreto direttoriale, come previsto dall’art. 9 del decreto.

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