Il comma 4 dell’art. 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia, introdotto dal D.L. n. 69/2024, stabilisce che, qualora gli interventi edilizi risultino eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, l’autorità competente alla tutela del vincolo paesaggistico è tenuta ad esprimere un parere vincolante in ordine all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche qualora i lavori abbiano comportato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero un incremento rispetto a quelli originariamente autorizzati.
Come chiarito dal T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 1097 (nonché dalla Sez. I, sent. 18 luglio 2025, n. 1316), tale disposizione introduce una deroga esplicita al divieto di sanatoria paesaggistica sancito dall’art. 167, comma 4, lett. a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che precludeva l’autorizzazione postuma per gli interventi incidenti su volumi e superfici.
Il contrasto tra la nuova disciplina e la norma previgente deve ritenersi superato alla luce del principio di successione delle leggi nel tempo, secondo cui la disposizione sopravvenuta prevale su quella anteriore, nonché in forza del criterio di specialità, atteso che l’art. 36-bis T.U.E. configura una regolamentazione specifica per la sanatoria di abusi edilizi minori, idonea a prevalere sulla disciplina generale del Codice del paesaggio, la quale esclude in radice la sanabilità delle trasformazioni volumetriche o superficiali.
In tale prospettiva si configura, dunque, una nuova ipotesi di sanatoria esperibile anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in quanto introdotta da una disciplina sopravvenuta che, in quanto ius superveniens, ha introdotto criteri e presupposti innovativi per l’accertamento della sanabilità e la possibile conservazione delle opere abusive. A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la novella normativa recata dal cosiddetto decreto “Salva Casa” trova applicazione in tutti i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi in modo irreversibile con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 9 settembre 2024, n. 7486; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, sent. 24 aprile 2025, n. 769).



