Nella gazzetta ufficiale n. 295 del 17/12/2024 è stata pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza, L. 193 del 16 dicembre 2024. Leggendo il testo della menzionata norma all’articolo 25, intitolato, “disposizioni in materia di trasporto pubblico”, si evince una sostanziale modifica agli articoli 85 e 86 del CDS. Le modifiche ai citati articoli del d. Lgs 285/92 vengono rubricate al comma 2 dell’articolo 25 della legge 193/2024. La modifica riguarda sostanzialmente il regime sanzionatorio previsto per gli NCC e servizi di piazza.
Con questo intervento legislativo, infatti, sono state inasprite le sanzioni previste per il noleggio con conducente e taxi, che andremo ad analizzare in seguito.
La stessa norma al comma 3 indica che le disposizioni riguardanti le modifiche agli articoli 85 e 86 del CDS entrano in vigore trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo di quanto previsto all’articolo 11c.4 della L. 21/1992. Il decreto in questione è il n. 203/2024 pubblicato in data 31 ottobre 2024 quindi stando a quanto stabilito dal comma 3 della L.193/2024 l’entrata in vigore dei nuovi articoli 85 e 86 del d.lgs 285/92 è il 1 Maggio 2025.
LE NUOVE SANZIONI
- NCC senza autorizzazione prevista dall’art. 8 L 21/92 e art 85 c 4 CDS
Sanzione amministrativa: da 1812€ a 7249€ se è commessa con autobus da 1998€ a 7993€
Sanzione accessoria: confisca del veicolo e sospensione della patente da 4 a 12 mesi
PMR: non ammesso
Recidiva: stessa violazione nel triennio revoca della patente, quest’ultima si applica anche nei confronti di persone che hanno ricevuto la sospensione o la revoca dell’autorizzazione
- NCC svolto in violazione di alcune disposizioni degli articoli 3 e 11 L. 21/92 e articolo 85 c4 bis CDS
ARTICOLO 321/92:
- Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.
- Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
- La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa.
ARTICOLO 11 L. 21/92:
- I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
- Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4.
- Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
- Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio. Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l’intero territorio regionale.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso
- I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
- I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
- Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
- PRIMA VIOLAZIONE
Sanzione amministrativa da 178,00€ a 672,00 €
PMR entro 60 gg 178,00€ riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg 124,60€
Sanzione accessoria: sospensione carta di circolazione per un mese
- SECONDA VIOLAZIONE commessa nel quinquennio con lo stesso veicolo
Sanzione amministrativa da 264,00 € a 1010,00 €
PMR entro 60 gg 264,00 € riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg 184,80€
Sanzione accessoria: sospensione carta di circolazione da un mese a due mesi
- TERZA VIOLAZIONEcommessa nel quinquennio con lo stesso veicolo
Sanzione amministrativa da 356,00 € a 1334,00 €
PMR entro 60 gg 356,00 € riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg 294,20€
Sanzione accessoria: sospensione carta di circolazione da 2 a 4mesi
- DALLA TERZA VIOLAZIONEcommessa nel quinquennio con lo stesso veicolo
Sanzione amministrativa da 528,00 € a 2020,00 €
PMR entro 60 gg 528,00 € riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg 369,69€
Sanzione accessoria: sospensione carta di circolazione da 4 a 8 mesi
- Altre violazioni diverse da quelle sopra riportate per NCCart. 85 c.4 ter CDS
Sanzione amministrativa da 86,00€ a 338,00 €
PMR entro 60 gg 86,00 € riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg 60,20€
- Servizio TAXI svolto in violazione degli articoli 2; 12 cc 1 e 2; 13 c 1 della l. 21/92 e articolo 86 c. 3
ARTICOLO 2 L 21/92:
- Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale.
- All’interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l’inosservanza di tale obbligo.
- Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell’autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.
ARTICOLO 12 commi 1 e 2 L 21/92
- Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
- L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura.
ARTICOLO 13 c1 L 21/92
- Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
- PRIMA VIOLAZIONE
Sanzione amministrativa da 178,00€ a 672,00 €
PMR entro 60 gg 178,00€ riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg 124,60€
Sanzione accessoria: sospensione carta di circolazione per un mese
- SECONDA VIOLAZIONE commessa nel quinquennio con lo stesso veicolo
Sanzione amministrativa da 264,00 € a 1010,00 €
PMR entro 60 gg 264,00 € riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg 184,80€
Sanzione accessoria: sospensione carta di circolazione da un mese a due mesi
- TERZA VIOLAZIONEcommessa nel quinquennio con lo stesso veicolo
Sanzione amministrativa da 356,00 € a 1334,00 €
PMR entro 60 gg 356,00 € riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg 294,20€
Sanzione accessoria: sospensione carta di circolazione da 2 a 4mesi
- DALLA TERZA VIOLAZIONEcommessa nel quinquennio con lo stesso veicolo
Sanzione amministrativa da 528,00 € a 2020,00 €
PMR entro 60 gg 528,00 € riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg 369,69€
Sanzione accessoria: sospensione carta di circolazione da 4 a 8 mesi
- Altre violazioni diverse da quelle sopra riportate per TAXI art. 86 c.3 bis CDS
Sanzione amministrativa da 86,00€ a 338,00 €
PMR entro 60 gg 86,00 € riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg 60,20€



