La nuova disciplina degli accertamenti tossicologici nella guida sotto l’influenza di sostanze: un cambio di paradigma alla luce della direttiva ministeriale 300STRAD//0000011280.U/2025 del 11/04/2025

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L’entrata in vigore della legge n. 177/2024 ha determinato una radicale trasformazione dell’impianto normativo relativo alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, incidendo in particolare sull’art. 187 del Codice della Strada. La successiva direttiva interministeriale dell’11 aprile 2025, indirizzata a tutti gli attori coinvolti – dalle Forze dell’Ordine al personale sanitario – delinea una cornice operativa dettagliata e stringente. Ma cosa cambia, concretamente, per chi si occupa della prevenzione, dell’accertamento e della repressione di tali condotte? E quali sono gli effetti pratici per i soggetti sottoposti agli accertamenti?

La nuova disciplina segna un passaggio netto da una logica clinico-probatoria a una logica preventiva e repressiva: si punta sulla deterrenza assoluta e sulla standardizzazione delle prassi di accertamento, con attenzione alla qualità probatoria degli esiti tossicologici.

Se da un lato il sistema guadagna in efficienza e certezza, dall’altro pone sfide rilevanti in termini di bilanciamento tra sicurezza collettiva e garanzie individuali, specie quando si tratta di condotte marginali o giustificate da uso medico.

In ogni caso, l’effettiva tenuta della nuova disciplina sarà rimessa, come spesso accade, all’interpretazione giurisprudenziale e alla scrupolosa osservanza delle garanzie processuali.

  1. Dalla prova dello stato di alterazione alla mera assunzione: l’impatto della riforma dell’art. 187 CdS

Il fulcro della riforma è l’eliminazione del requisito dell’alterazione psicofisica quale elemento costitutivo del reato. La nuova formulazione dell’art. 187 punisce la guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti o psicotrope, senza più richiedere la prova dell’effettiva compromissione delle capacità psicofisiche. Il legislatore adotta così un modello oggettivo di responsabilità, in linea con i più recenti orientamenti europei in materia di sicurezza stradale (Vision Zero), valorizzando la sola sussistenza di un rapporto temporale tra l’assunzione e la guida.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, ciò comporta un abbassamento dell’onere probatorio in capo all’accusa: non è più necessaria una perizia medico-legale sull’idoneità alla guida o una dimostrazione di comportamenti sintomatici. È sufficiente che l’assunzione sia “attuale” al momento della guida, da dimostrarsi tramite campioni biologici.

  1. Le matrici biologiche ammesse: solo sangue e saliva, le urine fuori dal perimetro probatorio

La direttiva ribadisce che le sole matrici biologiche idonee a comprovare il reato sono il sangue e il fluido del cavo orale. La scelta non è casuale: solo queste permettono di rilevare la presenza di principi attivi ancora farmacologicamente attivi, e quindi di legare logicamente l’assunzione alla capacità di guida.

Le urine, al contrario, sono esplicitamente escluse dagli accertamenti penali. Esse possono semmai rilevare ai fini amministrativi (ad es. per la revisione della patente), ma non consentono di inferire l’intossicazione in atto. La distinzione è fondamentale anche in chiave processuale: l’eventuale referto urinario positivo non potrà essere utilizzato a fini probatori in giudizio penale.

  1. Il rispetto delle garanzie procedurali: consenso, assistenza difensiva e catena di custodia

Gli accertamenti, in quanto atti urgenti sulla persona ai sensi dell’art. 354 c.p.p., impongono il rispetto rigoroso delle garanzie difensive:

  • l’acquisizione del consenso informato (Mod. 1 o 1-bis),
  • l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore,
  • la corretta gestione della catena di custodia del campione (Mod. 3/3-bis).

Particolarmente delicata è la situazione del conducente incosciente o in condizioni cliniche compromesse: in tal caso, i prelievi possono essere effettuati senza il consenso, ma devono essere giustificati e documentati per evitare future eccezioni processuali.

  1. L’importanza dei protocolli forensi: uniformità e validità della prova

La direttiva richiama espressamente le linee guida del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI), che costituiscono il riferimento tecnico per tutte le fasi: dal prelievo, al trasporto, fino all’analisi in laboratorio. L’utilizzo esclusivo di metodiche validate, come la gascromatografia-spettrometria di massa, è condizione necessaria per la validità medico-legale dei referti.

In caso di esito positivo, i laboratori devono conservare un “controcampione” per 12 mesi a disposizione della difesa e dell’Autorità Giudiziaria, garantendo così il diritto alla verifica (controanalisi).

  1. L’assenza di soglie minime: un sistema di “tolleranza zero”

A differenza dell’alcol, per il quale sono previste soglie differenziate a seconda della categoria del conducente, per le sostanze stupefacenti non esiste alcun valore soglia minimo. Anche la presenza di minime quantità di principio attivo può comportare la punibilità del soggetto, purché si tratti di molecole ancora attive e non meri metaboliti inattivi.

Questa impostazione, seppur coerente con la ratio di tutela della sicurezza pubblica, pone interrogativi in ordine alla proporzionalità della sanzione e alla gestione di assunzioni terapeutiche regolarmente prescritte, che devono essere valutate caso per caso attraverso documentazione medica

Direttiva accertamenti tossicologici 186-187 cds e modelli_

Scheda_Operativa_Polizia_Locale_Art187

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