Domanda: Abbiamo ricevuto dal Suap un elenco di B&B imprenditoriali tra cui alcuni non hanno mai presentato la scia di inizio attività altri non hanno richiesto il Cin all’ente competente regionale e ovviamente non possono esporlo fuori dalla loro struttura ricettiva. Riscontrando tre violazioni diverse ma comunque collegate tra di loro applichiamo le tre distinte sanzioni?
E poi in fase d un eventuale ricorso possono chiedere di pagare la violazione più grave aumentata fino al triplo se come importo più conveniente ai sensi della 689/1981? O non si può considerare un’unica azione o omissione?
Oppure spetta al comandante di chiedere l’applicazione dell’art. 8 della legge 689/81 e non al dirigente del suap?
Ag. L. P. della Polizia Locale di M. (BA)
Risposta:
Si premette che l’articolo 8 della legge 689/81, rubricato come “Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”, tra l’altro dispone che “…chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.”
Ciò detto, in ordine a quesito posto, si ritiene che gli Agenti che accertano contestualmente le tre diverse violazioni dovranno procedere a sanzionare il trasgressore con singoli verbali per ciascuna delle infrazioni applicando la sanzione prevista per ognuna di esse, contestando (o notificando successivamente) al trasgressore tutti i verbali elevati.
Si evidenzia, nel contempo, che il Comandante della Polizia Locale non ha alcuna competenza in materia, ma solo il trasgressore potrà decidere se procedere al pagamento dei rispettivi verbali o, qualora lo ritenga, chiedere al dirigente del Suap l’adozione delle disposizioni stabilite dal citato articolo 8 della legge in argomento.
Pertanto, il trasgressore, nell’ipotesi che deciderà di avvalersi della facoltà stabilita dal citato articolo, dovrà presentare al dirigente del Suap richiesta di individuazione di una unica sanzione nella misura che riterrà opportuna, ma al massimo fino al triplo di quella prevista per la violazione più grave.
Nel decidere l’importo della sanzione, il dirigente del Suap dovrà avvalersi delle disposizioni stabilite dal successivo articolo 11 della stessa legge, rubricato come “Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”.
Tale articolo stabilisce che nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si deve tener conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche
In conclusione, nel rispetto di tali criteri, il dirigente deciderà, con relativa ordinanza, la sanzione complessiva da applicare al trasgressore.




Art.13 ter c.6 e cc.8 -11 DL 145/2023 convertito in legge. In particolare il c.11 richiama espressamente la legge 689/81 e dunque possibilità di estinguere gli illeciti a mezzo PMR entro 60 gg. Art.8 c.1 della 689 recita “ Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.” Tale criterio di calcolo è applicabile solo se l’azione od omissione è unica, non quando sono più azioni od omissioni.