Il condono edilizio non conferisce piena legittimità all’opera abusiva, ma ne impedisce la demolizione e ne consente la circolazione giuridica. Ne consegue che, sui beni oggetto di condono, non sono ammessi interventi edilizi ulteriori, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo. Qualsiasi altro intervento basato su un immobile condonato, senza un accertamento di conformità, non può essere oggetto di sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001.
Consiglio di di Stato Sez. VI sentenza n. 482 del 22 gennaio 2025
vedi sentenza cosniglio di stato
Pubblicità



