Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi presso un’autocarrozzeria:quale reato si configura in caso di inosservanza delle condizioni stabilite nella nuova disciplina introdotta dal decreto cd. “Economia circolare”?

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L’articolo 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato dall’articolo 1, comma 9, d.lgs. n. 116/2020, cd. “Economia circolare”) definisce il deposito temporaneo prima della raccolta: «il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis».

La disciplina dettagliata del deposito temporaneo di rifiuti ètutta contenuta nell’articolo, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, costituito dall’articolo 185-bis, che stabilisce:

«1) Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
  2. esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
  3. per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

2) Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

  1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  2. i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  3. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  4. nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

3) Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente».

Le distinte e alternative modalità di deposito temporaneo

Nella nuova formulazione della norma che reca la disciplina del deposito temporaneo, i rifiuti possono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

In alternativa alla predetta modalità, i rifiuti possono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i trenta metri cubi di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Tali limiti consentono al produttore di scegliere, in alternativa, di contenere il quantitativo dei rifiuti entro un certo volume, superato il quale deve recuperarli o smaltirli, oppure di effettuare tali operazioni, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, secondo una precisa cadenza temporale, che è quella di tre mesi.

L’osservanza delle condizioni, relative ai limiti quantitativi e temporali del deposito, sollevano il produttore dei rifiuti dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione, mentre in difetto di tali condizioni – la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall’interessato, trattandosi di norma di favore – l’attività posta in essere, come si dirà meglio successivamente, dovrà configurarsi come gestione non autorizzata di rifiuti ovvero come deposito incontrollato di rifiuti.

L’inosservanza delle condizioni previste ai fini della configurabilità del deposito temporaneo

Il rispetto di tutte le condizioni previste dall’articolo 185-bisdel d.lgs. n. 152/2006, esonera il produttore dal richiedere l’autorizzazione e quindi dall’osservanza degli obblighi previsti dal regime autorizzatorio, ad eccezione del divieto di miscelazione e dell’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che devono comunque essere assolti.

Quale reato si configura nel caso di inosservanza di una sola delle condizioni, ed in particolare, nel caso che il deposito ecceda la durata di un anno?

Nel Titolo VI della Parte Quarta, Capo I, del d.lgs. n. 152/2006, dedicato tutto al sistema sanzionatorio, manca una disposizione che rechi, in modo automatico e diretto, una sanzione per l’ipotesi di deposito temporaneo irregolare.

La risposta al quesito è fornita dalla giurisprudenza.

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