Domanda: Gent. mo com. te in questo periodo natalizio il nostro comune ha deciso di far installare luminarie di abbellimento del centro cittadino.
Vi chiediamo, per cortesia, di chiarirci quali autorizzazioni occorrono per tali impianti di luci.
Inoltre, dato il periodo delle festività di Natale in cui vi è spesso lo sparo di fuochi di artificio, chiediamo di darci chiarimenti per le autorizzazioni alle accensioni di detti fuochi pirotecnici.
Vi ringraziamo per la vostra disponibilità e auguriamo buone feste.
Agenti di Polizia Municipale di C. (NA)
Risposta:
Si premette che il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (noto come Scia 2), in tema di semplificazione dei regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza, all’art. 4, comma 1, ha modificato l’articolo art. 110, comma 1 del Regolamento di esecuzione del Tulps – R. D. 6 maggio 1940, n. 635 – in ordine alle autorizzazioni per le pubbliche illuminazioni, non prevedendo più l’obbligo della licenza ex art. 57 Tulps .
Ciò posto, passiamo all’esame della nuova normativa per fornire una prima risposta al quesito posto.
Il nuovo comma 1 del citato art. 110 ha disposto che l’installazione di impianti provvisori elettrici per illuminazioni pubbliche straordinarie, in occasione di festività civili o religiose, è soggetta alla presentazione di una comunicazione da parte del responsabile della manifestazione, da trasmettere al Suap del Comune, corredata dalla certificazione di conformità degli impianti elettrici sottoscritta da tecnico abilitato (anche un elettricista iscritto alla sezione speciale artigiani o all’albo nelle regioni in cui è ancora presente), ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
L’installazione delle luminarie, pertanto, non è più soggetta a licenza ex art. 57 e la mancata autorizzazione non è più punita ai sensi dell’art. 703 C. p.
Da quanto detto, ne deriva che la competenza è stata, dunque, trasferita dall’Autorità di P. S. al Suap, non trattandosi più di licenza di polizia; per conseguenza, non sarà più necessario accertare il possesso dei requisiti ex art. 11 e 92 Tulps del responsabile, ne applicare altre disposizioni o limitazioni ex art. 9 ovvero sospensione o revoca ex art. 10 Tulps.
Concludiamo questa prima parte evidenziando che, trattandosi di comunicazione da presentare ai sensi del predetto art. 110 Reg. Es. Tulps, l’omissione sarà sanzionata ai sensi dell’art. 221, c. 2 Tulps, punita con l’arresto fino a due mesi o con ammenda fino a € 103,00.
Passando all’accensione fuochi d’artificio, rileviamo che nulla è cambiato in ordine all’autorizzazione in materia.
In particolare, ribadiamo che non si possono accendere fuochi d’artificio e sparare mortaretti o altre accensioni pericolose in luogo abitato senza licenza dell’autorità locale di P. S. ai sensi dell’art. 57 tulps.
A tal fine ricordiamo che, ai sensi dell’art. 1 del tulps, l’autorità locale di pubblica sicurezza è rappresentata dal dirigente del commissariato di P. S. nel comune ove è presente o, in mancanza di tale ufficio, dal sindaco che dovrà autorizzare l’accensione di detti fuochi d’artificio.
Nel caso in cui vi sarà accensione di fuochi, lancio di razzi o sparo di mortaretti in un luogo abitato o lungo una strada pubblica, senza la predetta autorizzazione, il trasgressore sarà denunciato all’A. G. per violazione dell’art. 703 C. P. e punito con ammenda fino a € 103,00.
Se il fatto è commesso in un luogo ove vi è la presenza di persone la pena è dell’arresto fino a un mese.
Si precisa, altresì, che l’accensione dei fuochi è consentita solo a coloro che sono in possesso della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino, prevista dall’art. 27 D.P.R. 302/57, rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 163, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 112/98, previo N. O. del Questore ed accertamento delle capacità tecniche.
Tale licenza ha validità triennale ex art. 13, c. 1, D. L. 5/2012
Si conclude ricordando che il fochino deve essere in possesso del certificato di idoneità allo svolgimento dell’attività ex art. 48 Tulps, rilasciato dalla Commissione tecnica nominata dal Prefetto, previo accertamento dei requisiti ex artt. 11 e 43 Tulps.
La violazione dell’art. 48 è punita dall’art. 17 Tulps con arresto fino a mesi tre o con ammenda fino a € 206,00.



