Legittime le sanzioni per chi inverte la marcia oltre il casello, ma pur sempre nel tratto che precede la segnaletica di inizio o fine autostrada.
La Corte Costituzionale, con Sentenza del 22-12-2022, n. 266, conferma la compatibilità costituzionale delle sanzioni contemplate dall0art. 176 CdS, anche con riguardo al fatto che le stesse, in tutta la loro afflittività, si riferiscono tanto alle condotte consumate “entro i caselli”, quanto a quelle consumate sulle tratte di accelerazione o decelerazione che si dipanano da essi.
il Giudice di pace di Firenze aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 176, commi 1, lettera a), e 22, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio “le condotte in esso descritte, commesse in qualsiasi tratto di autostrada e, quindi, sia nel tratto autostradale che si sviluppa tra i caselli autostradali sia nel tratto all’esterno dei medesimi e in particolare nei piazzali antistanti i caselli di ingresso/uscita“.
Orbene, il divieto di inversione di marcia nelle autostrade, previsto dall’art. 176, comma 1, lettera a), cod. strada, sanzionato ai sensi dei commi 19 e 22 della medesima disposizione, trova applicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non solo nel tratto compreso tra i caselli di entrata e quelli di uscita, ma anche in quello successivo al casello d’uscita e precedente ai cartelli di fine e inizio.
La legittimità costituzionale dell’art. 176, comma 22, cod. strada è stata già più volte scrutinata dalla Consulta sotto il profilo dell’art. 3 Cost. Come già sottolineato nelle proprie precedenti pronunce sull’art. 176, comma 22, cod. strada, secondo la Corte, chi inverte il senso di marcia in un’autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l’incolumità propria e altrui. E ciò resta vero, in linea generale, anche ove la condotta sia compiuta nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall’autostrada, in cui frequentemente accade che i conducenti degli automezzi procedano a velocità ampiamente superiore a quelle consentite – specie laddove siano muniti di “telepass” e non debbano, quindi, necessariamente arrestarsi al casello -, e non riescano per tale ragione a frenare in tempo utile a evitare la collisione, in caso di repentine manovre di inversione del senso di marcia da parte di altri automobilisti. A fronte di simili rischi, non può ritenersi manifestamente irragionevole la scelta legislativa di affiancare alla sanzione amministrativa pecuniaria una sanzione certo assai severa ma di particolare efficacia deterrente come la revoca della patente, equiparando nel trattamento sanzionatorio tutte le condotte di inversione del senso di marcia compiute in tutte le zone autostradali, onde dissuadere in modo specialmente energico gli utenti della strada dal compiere simili condotte anche in situazioni di apparente sicurezza.
Onestamente, la motivazione rassegnata dalla Consulta ci convince poco; tuttavia, la Corte costituzionale non si contesta; la si osserva.



