Le norme tecniche d cui al DM 22 novembre 2022 si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del DPR n. 151/2011, numero 65. ne fanno parte i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
Le nuove norme sono applicabili in alternativa a quelle di cui al DM Interno 19 agosto 1996, si si applicano alle attività esistenti ed ai locali di nuova realizzazione e sono applicabili anche alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico aventi carattere temporaneo.
Il DM I introduce all’allegato 1 del DM Interno 3 agosto 2015, nella sezione V recante «Regole tecniche verticali », il capitolo «V.15 – Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, ed esclude, infine, dal campo di applicazione della regola tecnica in argomento:
1. i luoghi non delimitati;
2) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori (ad es: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori (bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare;
3) le attrazioni di spettacolo viaggiante L. n. 337/1968.
inoltre
all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «64;» è aggiunto il seguente: «65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;». erisulta cosi riformulato:
le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72, 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis
2. All’art. 2-bis, comma 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, prima della lettera a) è aggiunta la seguente «0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
Art. 2-bis. Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
3. All’art. 5, comma 1-bis del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera aa), è aggiunta la seguente: «bb) decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”».



