Arriva l’estate ….e con essa, la modifica al codice della strada.

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Stavolta si comincia dal DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita’ sostenibile, nonche’ in materia di grandi eventi e per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili” (GU n.139 del 16-06-2022), e si finirà –come di consueto, con la legge di conversione per la quale ogni parlamentare perderà i freni inibitori chiedendo di modificare, qua e là, questa o quella norma del codice della strada, in obbedienza alla pressione delle solite lobby di potere o in omaggio a questa o quella simpatia umana, morale, concettuale o umorale che il “suggeritore di turno” avrà instillato.

Tempo per i commenti ci sarà.

Per adesso concentriamoci sull’articolo 7 comma 1 del D.L. 68/2022, rubricato come “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali”.

  1. Al fine  di  ridurre  gli  oneri   amministrativi   a   carico dell’utenza, di favorire lo  sviluppo  della  mobilita’  sostenibile, nonche’ di incrementare la sicurezza della circolazione stradale,  al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 24:

      1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «manufatti per il rifornimento» sono inserite le seguenti: «e la ricarica dei veicoli»;

      2) al comma 5, dopo le  parole:  «da  aree  di  servizio»  sono inserite le seguenti: «, da aree per la ricarica dei veicoli,»;

      3)  al  comma  5-bis,  dopo  le   parole:   «dei   servizi   di distribuzione di carbolubrificanti» sono  inserite  le  seguenti:  «, delle  norme  che  disciplinano  l’installazione  e  la  gestione  di stazioni di ricarica elettrica»;

  1. b) all’articolo 47, al comma 2, lettera a), i capoversi categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai seguenti:

      «- categoria L1e: veicoli a due ruote la  cilindrata  del  cui motore non supera i 50 cc per  i  motori  a  combustione  interna  ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non  supera i 4 kW e la cui velocita’ massima di  costruzione  non  supera  i  45 km/h; categoria L2e: veicoli a tre  ruote  la  cilindrata  del  cui motore non supera i 50 cc per  i  motori  a  combustione  interna  ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore  elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i  270 kg e la cui velocita’ massima di costruzione non supera i 45 km/h; categoria L3e: veicoli a due ruote  che  non  possono  essere classificati come appartenenti alla categoria; categoria L4e: veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche  rispetto all’asse longitudinale mediano, costituiti da  veicoli  di  categoria L3e dotati di sidecar, con un  numero  massimo  di  quattro  posti  a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per

passeggeri nel sidecar;»;

  1. c) all’articolo 50:

      1) al comma  1,  dopo  le  parole  «potenza  nominale  continua massima di 0,25 KW» sono inserite le seguenti: «,  o  di  0,5  KW  se adibiti al trasporto di merci,»;

      2) al comma 2 e’ aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono  avere  un  piano  di carico approssimativamente piano  e  orizzontale,  aperto  o  chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico  × larghezza del piano  di  carico ≥  0,3  ×  lunghezza  del  veicolo  × larghezza massima del veicolo.»;

      3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  «2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti  ad una o piu’ delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma  1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97.

        2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o  vende velocipedi  a  pedalata  assistita  che  sviluppino   una   velocita’ superiore a quella prevista dal comma 1  e’  soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 e’ soggetto chi effettua  sui velocipedi a pedalata assistita  modifiche  idonee  ad  aumentare  la potenza nominale continua massima del motore ausiliario  elettrico  o la velocita’ oltre i limiti previsti dal comma 1.».

d) all’articolo 97, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. In caso di trasferimento  di  residenza  delle  persone fisiche  intestatarie  di  certificati  di  circolazione,   l’ufficio competente del Dipartimento  per  la  mobilita’  sostenibile  procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli (ANV),  di  cui agli articoli  225  e    A  tal  fine,  i  comuni  danno  notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell’archivio nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena  eseguita  la registrazione della variazione anagrafica. In caso  di  trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie  di  certificati  di circolazione, l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli  e’ richiesto dalle medesime persone  giuridiche  all’ufficio  competente del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto  1991,  n.  264,  abilitati  al  collegamento telematico con il centro elaborazione dati  del  Dipartimento  stesso entro trenta giorni dal trasferimento.»;

e) all’articolo 116, comma 3, la lettera f) e’ sostituita  dalla seguente:  «f) B: 1) autoveicoli la cui massa massima  autorizzata  non  supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di otto persone oltre al conducente; ai  veicoli  di  questa  categoria  puo’ essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  puo’ essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata superi  750  kg,  purche’  la  massa  massima  autorizzata  di   tale combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi 3500 chilogrammi,  e’  richiesto  il  superamento  di  una  prova  di capacita’ e comportamento su veicolo    In  caso  di  esito positivo, e’ rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito codice  comunitario,  indica  che  il  titolare  puo’  condurre  tali complessi di veicoli; 2) veicoli senza rimorchio adibiti  al  trasporto  di  merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all’articolo  2  della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con  una  massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg  non  determini  aumento della capacita’ di carico in relazione  allo  stesso  veicolo  e  sia dovuta esclusivamente all’eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di  un  veicolo  delle  stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;»;

f) all’articolo 117, comma 2-bis, dopo  il  secondo  periodo  e’ inserito  il  seguente:  «Per  le  autovetture  elettriche  o  ibride plug-in, il limite di potenza specifica e’ di  65  kW/t  compreso  il peso della batteria.»;

g) all’articolo 120:

      1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente:  «Requisiti  morali per ottenere il  rilascio  della  patente  di  guida  e  disposizioni sull’interdizione  alla   conduzione   di   velocipedi   a   pedalata assistita»;

      2) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:

        «6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma  1,  il giudice con la sentenza di  condanna  o  con  l’applicazione  di  una misura  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ovvero  il  prefetto  con l’irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma  1,  lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al  decreto del Presidente della  Repubblica  n.  309  del  1990,  puo’  disporre l’interdizione dalla conduzione dei velocipedi a  pedalata  assistita di  cui  all’articolo  50,  comma  1,  fatti  salvi  gli  effetti  di provvedimenti  riabilitativi  e,  per  i  soggetti  destinatari   dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell’ipotesi  di  cui  al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente  di guida   puo’   disporre    l’applicazione    dell’ulteriore    misura dell’interdizione dalla conduzione dei predetti  velocipedi.  Avverso il provvedimento interdittivo del  prefetto  e’  ammesso  ricorso  ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui  al presente comma e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed e’ disposta la confisca del mezzo.»;

  1. h) all’articolo 126:

      1) al comma 8, le parole «La validita’» sono  sostituite  dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validita’» e le parole «Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i sistemi informativi e statistici», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Dipartimento per la mobilita’ sostenibile»;

      2) dopo il comma 8-bis e’ inserito il seguente:  «8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da  piu’  di cinque  anni,  la  conferma  della  validita’  e’  subordinata  anche all’esito  positivo  di  un  esperimento  di  guida   finalizzato   a comprovare  il  permanere  dell’idoneita’  tecnica  alla  guida   del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento  per  la mobilita’   sostenibile   rilasciano,   previa   acquisizione   della certificazione  medica  di  cui  al  comma  8  e  su  richiesta   del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento  di  guida, valida  per  condurre  il  veicolo  fino  al  giorno   della   prova. L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno  una  delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacita’ e dei comportamenti  per  il conseguimento  della  patente  della  medesima  categoria  di  quella posseduta.  Se,  il  giorno  della  prova,  il  conducente  che  deve sottoporsi all’esperimento di guida e’ assente, o nel caso  di  esito negativo dell’esperimento, la patente e’ revocata.»;

      3) al comma 9 e’ aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.»;

      4) al comma 10, dopo le  parole:  «Direzione  generale  per  la motorizzazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  i  servizi   ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione» e le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  sistemi informativi   e   statistici»   sono   sostituite   dalle   seguenti: «Dipartimento per la mobilita’ sostenibile»;

      5) al comma 10-bis, le parole: «Dipartimento per  i  trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per  la  mobilita’  sostenibile»  e  le parole  «Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti»   sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle  infrastrutture  e  della mobilita’ sostenibili»;

  1. i) all’articolo 190, comma 7, e’ aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Le macchine per uso di  persone  con  disabilita’  possono, altresi’,  circolare  sui  percorsi  ciclabili  e   sugli   itinerari ciclopedonali,  nonche’,  se  asservite  da   motore,   sulle   piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per  doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.».

 

 

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