I saldi estivi in Campania potranno essere effettuati nel periodo dal
2 luglio 2022 e fino al 30 agosto 2022
per la durata di 60 giorni, come stabilito con Delibera della Giunta Regionale n. 268 del
01/06/2021, pubblicato sul BURC n. 48 del 06/06/2022.
La Regione Campania, con Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, “Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”,
(pubblicata sul BURC n. 91 del 27.4.2020), all’articolo 43 ha stabilito che:
“1- Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.
2- L’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela
tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna
comunicazione al comune sede dell’esercizio commerciale.
3- Le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro
durata fino a un massimo di sessanta giorni sono definite con decreto del dirigente
della struttura amministrativa competente nel rispetto degli indirizzi unitari assunti
in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome”.
Ricordiamo, inoltre, che la medesima Legge Regionale, all’art. 44 ha disposto che
nei 30 giorni precedenti le vendite di fine stagione (quindi dal 2 giugno) non
possono essere effettuate vendite promozionali per tutti i prodotti che saranno
messi in vendita durante il periodo dei “saldi”.
Tanto premesso riteniamo, inoltre, opportuno evidenziare le principali prescrizioni
generali per lo svolgimento di dette vendite straordinarie:
durante le vendite di fine stagione, le merci devono essere esposte al pubblico con
l’indicazione del prezzo imposto prima della vendita straordinaria, del nuovo
prezzo praticato e dello sconto o ribasso effettuato, espresso in percentuale;
tali vendite devono essere rese note al pubblico a mezzo cartelli riportanti le
esatte diciture e modalità;
nel corso dei “saldi” possono essere messe in vendita solo le merci presenti nel
locale di vendita ed eventuale deposito, con espresso divieto di ulteriore
rifornimento di merci all’uopo acquistate.
Sanzioni
Da ultimo, segnaliamo che la citata legge regionale 7/2020, all’art. 145, comma
6, punisce le eventuali violazioni con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a
€ 3.000, con p.m.r. di € 1.000-
C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo



