Secondo TAR del Lazio (Sezione Seconda Quater), sentenza 06480 del 19 maggio 2022 – in dispart l’indirizzo alla stregua del quale l’art. 28 l. n. 689/81 non si applicherebbe alla materia edilizia (materia in cui l’amministrazione sarebbe “titolare di un potere autoritativo, rispetto al quale la legge non ha previsto alcun termine di decadenza”; cfr. sent. n. 9558/18 cit.)- la pretesa al pagamento di una somma di denaro, quale effetto della commissione di un illecito amministrativo, costituisce un ‘diritto a riscuotere somme’ in ogni caso soggetto a prescrizione quinquennale”.
Quando, tuttavia, si è in presenza di un “illecito omissivo proprio di carattere permanente”,
venendo la permanenza a cessare “dal momento in cui la proprietà del fondo è acquisita alla mano pubblica” (posto che, solo da tale data, spetta all’amministrazione disporre la demolizione dell’opera a spese del trasgressore, ovvero, in alternativa, destinarla al soddisfacimento di prevalenti interessi pubblici ai sensi dell’art. 31, co. 5, d.P.R. n. 380 del 2001), il dies a quo del termine prescrizionale decorre dalla consumazione di detto illecito omissivo (costituito, giova ripetere, dall’inottemperanza all’ordine di demolizione), coincidente con il compimento del 90° giorno dalla notifica degli ordini di demolizione. Per la tempestività dell’irrogazione della sanzione è quindi sufficiente che essa avvenga entro il quinquennio dalla notifica delle ingiunzioni demolitorie
Illecito omissivo proprio di carattere permanente e data di decorrenza del termine prescrizionale per ingiungere la sanzione.
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