Interruzione della prescrizione: il verbale deve essere ricevuto e non basta la consegna all’ufficiale postale.
Per la Cassazione non si può forzare il principio della scissione degli effetti della notifica, fino al punto di ritenere che l’interruzione della prescrizione ascenda al momento della consegna del piego all’ufficiale postale. Ovvio che la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c.; tuttavia il momento della ricezione dell’atto del procedimento amministrativo a lui notificato è quello in cui l’effetto interruttivo si realizza.
La L. n. 689 del 1981, art. 28, dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile“. Questa disposizione deve essere interpretata nel senso che la prescrizione della pretesa sanzionatoria si perfeziona decorsi cinque anni dal momento del perfezionamento dell’illecito punito, salvo che il decorso di detta prescrizione non sia interrotto dalla P.A.. Con riguardo alla problematica dell’interruzione, si rileva come la S.C. abbia chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, la consegna del verbale di accertamento all’ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione. previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all’interruzione del termine di prescrizione, attraverso l’introduzione di un giudizio, ipotesi non “ricorrente con riferimento all’interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento” (Cass., Sez. 2, n. 19143 del 1 agosto 2017). La Suprema Corte ha precisato che “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass., Sez. 5, n. 14886 del 20 luglio 2016). Pertanto, si deve ritenere che, ai fini dell’interruzione della prescrizione ad assumere rilievo sia, dal punto di vista dell’incolpato, il momento della ricezione dell’atto del procedimento amministrativo a lui notificato (Cass. civ. Sez. II, Ord., 09-03-2022, n. 7609)



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