La Corte Costituzionale con sentenza n. 185 del 23 settembre u.s. chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sanzione amministrativa di cui all’art.7 comma 6 secondo periodo del DL 158/2012, (c.d. decreto Balduzzi) che puniva indistintamente l’inosservanza degli obblighi di avvertimento – indicazioni su tagliandi e apparecchi da gioco, esposizione di targhe e materiale informativo delle ASL ha ritenuto illegittima la sanzione amministrativa fissa di 50.000 euro a carico dei concessionari del gioco e dei titolari di sale giochi e scommesse per la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo (ludopatia). La censura rilevata dalla Corte Costituzionale riguarda l’applicazione fissa della somma da pagare. Detta applicazione fissa impedisce di tener conto della diversa gravità dei singoli illeciti, che dipende dall’ampiezza dell’offerta di gioco e dal tipo di violazione commessa, criterio ben definito dell’articolo 11 della legge 689 del 1981.
La Consulta, rileva in sentenza, che la circostanza che l’autore dell’illecito possa mitigare l’importo della sanzione ricorrendo all’istituto del pagamento in misura ridotta (art. 16 della legge n. 689 del 1981) implica la rinuncia al diritto di difendersi in giudizio e pertanto non incide sull’irragionevolezza della somma edittale stabilita in modo fissa e senza alcuna graduazione .
Proprio nel caso delle sale giochi la gravità può variare secondo la dimensione e l’ubicazione della sala, il grado di frequentazione, il numero di apparecchi da gioco e il carattere totale, o solo parziale, dell’inosservanza degli obblighi, del che, ne deriva che una sanzione fissa di 50,000 può risultare sproporziona rispetto all’illecito commesso e, quindi, costituzionalmente illegittima, il caso sottoposto al vaglio di costituzionalità era riferito a Il titolare di un bar, con un solo apparecchio privo dell’esposizione della una targa sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo, pur avendo adempiuto correttamente gli altri obblighi posti a suo carico per la prevenzione delle ludopatie.
La Consulta conclude che spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo.
Quindi spararla grossa non sempre è meglio.
qui la sentenza Corte Costituzionale n. 185 del 23 settembre 2021


