Nelle sanzioni amministrative ( come nella vita) spararla grossa non sempre è un bene. Sentenza Corte Cost. 23 settembre 2021

0
369

La Corte Costituzionale  con sentenza n. 185 del 23 settembre u.s.  chiamata  a pronunciarsi sulla legittimità della sanzione  amministrativa di  cui all’art.7 comma 6 secondo periodo del DL 158/2012, (c.d. decreto Balduzzi)  che puniva indistintamente l’inosservanza degli obblighi di avvertimento – indicazioni su tagliandi e apparecchi da gioco, esposizione di targhe e materiale informativo delle ASL  ha ritenuto illegittima la sanzione  amministrativa fissa di 50.000 euro a carico dei concessionari del gioco e dei titolari di sale giochi e scommesse per la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo (ludopatia). La censura rilevata dalla Corte Costituzionale  riguarda l’applicazione fissa della somma da pagare. Detta applicazione fissa    impedisce di tener conto della diversa gravità dei singoli illeciti, che dipende dall’ampiezza dell’offerta di gioco e dal tipo di violazione commessa,  criterio ben definito dell’articolo 11 della legge 689 del 1981.

La Consulta,  rileva in sentenza,  che la circostanza che  l’autore dell’illecito possa mitigare  l’importo della sanzione ricorrendo all’istituto del pagamento in misura ridotta (art. 16 della legge n. 689 del 1981)  implica la rinuncia al diritto di difendersi in giudizio  e pertanto non incide sull’irragionevolezza della somma edittale stabilita in modo fissa e senza alcuna graduazione .

Proprio nel caso delle  sale giochi   la gravità  può variare  secondo la dimensione e l’ubicazione della sala, il grado di frequentazione, il numero di apparecchi da gioco e il carattere totale, o solo parziale, dell’inosservanza degli obblighi,  del che,  ne deriva che una sanzione fissa  di 50,000 può risultare sproporziona rispetto all’illecito commesso e, quindi, costituzionalmente illegittima, il caso  sottoposto al vaglio di costituzionalità  era riferito a Il titolare di un bar, con un solo apparecchio  privo dell’esposizione della  una targa sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo, pur avendo adempiuto correttamente gli altri obblighi posti a suo carico per la prevenzione delle ludopatie.

La Consulta conclude che spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo.

Quindi spararla grossa non sempre è meglio.

 qui la sentenza Corte Costituzionale n. 185 del 23 settembre 2021

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui