Leggendo, T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 29/07/2021, n. 9048, ci si accorge che si consolida sempre di più la tendenza giurisprudenziale a concentrale la giurusdizione in materia di impianti pubblicitari innanzi al G.O. Per il Collegio romano, il provvedimento con il quale l’autorità amministrativa proprietaria della strada, ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, D.Lgs. n. 285/92, ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del medesimo art. 23, sanzione applicabile anche per l’installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, pur in mancanza di un’espressa previsione da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 quater è stato successivamente aggiunto; ne consegue che l’atto medesimo è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dagli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.
Quindi il Collegio risolve la complessa questione della natura ripristinatoria ed amministrativa pura dell’ordine, bollandola come “un difetto di coordinamento”. Insomma, quando vogliano tagliar corto, non ci affliggono con le questioni interpretative sulla natura giuridica dell’atto gravato.



