Guida senza patente: come sanzioneremo tra quattro giorni?

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Oggi è il 2 febbraio; il 6 febbraio entrerà in vigore il D.Lgs n°8/2016 che, tra le molte altre cose, ha depenalizzato la guida senza patente. Mai come in questi giorni si avverte la necessità di una bella circolare ministeriale che, in un modo o nell’altro, tolga gli addetti all’accertamento delle violazioni dal grave imbarazzo di decidere se la sanzione amministrativa pecuniaria da accertare dovrà seguire il procedimento della L.689/1981 o quella del titolo VI del codice della strada.

Riepilogo il problema:

Vi sono dubbi sul se la nuova sanzione amministrativa prevista per chi “giuda senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti psico-fisici” dovrà seguire il sistema sanzionatorio ortodosso della L.24 novembre 1981 n°689, oppure se –in relazione all’inserimento nel codice della strada- essa dovrà seguire il diverso sistema sanzionatorio contemplato dal titolo VI del D.lgs 30 aprile 1992 n°285.

Secondo una prima interpretazione, sebbene la norma depenalizzata resti collocata nel contesto del codice della strada, ad essa dovrà applicarsi integralmente -e senza deroga alcuna- il sistema sanzionatorio di cui alla L.24 novembre 1981 n°689; milita in favore di tale interpretazione la previsione dell’articolo 6 decreto di depenalizzazione che può leggersi come eccezione di specie alla norma di cui all’articolo 194 del codice della strada e che assolve all’esigenza di garantire un tratto unificante a tutte le norme trasformate per effetto del meccanismo di “depenalizzazione cieca”. Una simile opzione consentirebbe di conservare un trattamento punitivo più rigoroso nei confronti della condotta in esame, atteso che, per effetto del meccanismo previsto dall’articolo 16 della Legge n°689/1981 la somma da pagare per l’oblazione amministrativa dell’illecito sarebbe da ragguagliarsi ad Euro 10.000, quindi ad un importo ben più considerevole ed afflittivo di quanto la norma penale preesistente non facesse. Inoltre la conservazione nell’alveo del sistema “puro” della Legge basilare del 1981 recante le “modifiche al sistema penale”, escluderebbe la possibilità di proposizione diretta del ricorso giurisdizionale avverso il verbale di accertamento della violazione e determinerebbe -tra le altre cose (non si dimentichi la rateazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 202 bis del codice della strada, etc.)- che l’eventuale doglianza innanzi all’autorità amministrativa debba essere gestita nei termini e con la forma degli scritti difensivi, in luogo della tempistica del ricorso al prefetto di cui agli articoli 203 e 204 del codice della strada.

Secondo una diversa linea ermeneutica, la previsione dell’articolo 6 del Decreto di depenalizzazione dovrebbe essere cedevole rispetto alla sistematica giuridica complessiva recata dal D.Lgs n°285/1992, giustificandosi ciò in base alla clausola di compatibilità riportata dal menzionato articolo 6; si potrebbe, pertanto, intendere la locuzione “in quanto applicabili” come una sorta di clausola elastica idonea a favorire lo scivolamento di ciascuna delle norme depenalizzate nel 2016 nei sistemi sanzionatori speciali eventualmente presenti negli apparati normativi cui esse distintamente afferiscano. Ovviamente, accedendo a questa seconda interpretazione, cambierebbe sia l’importo del pagamento in misura ridotta in senso ben più favorevole al trasgressore, che l’intero impianto dei mezzi di tutela avverso il verbale di accertamento della violazione, arrivando addirittura a trasfigurare la stessa natura giuridica di quest’ultimo, facendolo transitare dall’area degli atti non definitivi, a quella degli atti autoritativi automaticamente esecutòri (con facoltà di avvalersi della rateazione nel pagamento della sanzione portata dal verbale stesso, senza necessità di attendere la formazione dell’ordinanza-ingiunzione). Una simile interpretazione avrebbe sicuramente il merito di rendere meno irragionevole il metro di raccordo tra pena patita prima della depenalizzazione e sanzione da sopportare dopo l’avvento della stessa, in relazione alla medesima condotta, mettendo così la norma al riparo da possibili eccezioni di illegittimità costituzionale. Dall’altro canto, se passasse tale linea ermeneutica, non v’è dubbio che il Governo resterebbe fortemente criticato da quanti già non vedono di buon occhio la depenalizzazione delle gravi condotte di violazione alle norme di circolazione stradale; critiche rispetto alle quali la particolare afflittività portata dalla prima delle due interpretazioni sommariamente rappresentate in questo capo, sarebbe un validissimo argomento di contrasto, atteso che l’esposizione al pagamento di una somma di diecimila euro si presenta come una buon deterrente, rispetto ai circa tremila che si pagavano per l’oblazione penale. Dai lavori preparatori non è dato, invero, comprendere quale delle due prospettate interpretazioni possa paventarsi.

Per risolvere questo grave dubbio interpretativo è lecito attendersi, una circolare ministeriale chiarificatrice. Speriamo che da qui a tre giorni la circolare arrivi…… diversamente i panni di chi dovrà accertare la violazione saranno molto scomodi……

ATTENDIAMO FIDUCIOSI

Pino Napolitano

pino gennaio 2016

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3 Commenti

  1. Senza un intervento chiarificatore del Ministero, a mio parere la clausola di riserva espressa con la locuzione …in quanto applicabili…colloca il sistema sanzionatorio per la guida senza patente ex art. 116 cds all’interno del cds stesso. Quindi in mancanza del chiarimento auspicato io personalmente verbalizzero’ secondo tale procedura.

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