Termine per accertare illeciti amministrativi

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In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione; compete, poi, al giudice di merito – cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all’accertamento e di richiedere che l’autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata – determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo.

IN ALLEGATO LA SENTENZA PER ESTESO

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