
I farmacisti non hanno diritto ad uno spazio di sosta riservato in prossimità dell’esercizio commerciale, lo ha ribadito il ministero dei Trasporti con il parere nr. 1201 del 20/03/2015 stabilendo un principio di tassatività già previsto dall’art. 7 comma 1 lett. d) del Codice della Strada che prevede un elenco chiuso dei veicolo ai quali può essere riservato lo spazio delimitato con le strisce gialle, ovvero: organi di polizia stradale di cui all’ art. 12, vigili del fuoco, servizi di soccorso, nonché ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, nonché ai servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea.
Per quanto riguarda la sosta per il carico e scarico delle merci, anche se ammessa, la possibilità di destinare la sosta a tale scopo, non è da intendersi una vera e propria sosta riservata e di conseguenza le strisce dello stallo non devono essere colorate di giallo, ma semplicemente di colore bianco rientrando nella facoltà dell’Ente poter impiegare temporaneamente la porzione di suolo per specifiche esigenze degli utenti.
Giuseppe Capuano


