Consiglio di Stato sentenza 9896-2023
Devono ricomprendersi anche le riproduzioni audio o video della prova orale di un pubblico concorso, nel caso in cui esse siano state effettuate.
L’accesso agli atti è riferita alla richiesta delle riprese audio video effettuate durante la prova di un concorso il cui accesso è stato negato mediante il silenzio diniego della regione Campania e di Formez P.A. nonche dal giudice di prime cure in quanto “trattasi di registrazioni messe a disposizione delle sole Commissioni” .
la nozione di documento amministrativo ai sensi dell’art. 22 della l. 241/1990 certamente ricomprende anche le riproduzioni audio o audiovideo di una prova orale di un pubblico concorso, ove siano state effettuate, a ciò conseguendo che, essendo la prova orale di un concorso certamente riconducibile al procedimento concorsuale, la sua riproduzione deve ritenersi accessibile, in quanto documento informatico detenuto da una pubblica amministrazione e concernente attività pubblicistica dalla stessa posta in essere, senza che possa in alcun modo avere rilevanza la circostanza che si tratti di documenti non aventi ad oggetto un atto formato dalla pubblica amministrazione.
La norma infatti è assolutamente chiara nel riferirsi ad atti anche solo “detenuti” e non formati dalla pubblica amministrazione. Inoltre, le prove concorsuali orali sono certamente atti del procedimento concorsuale al pari delle prove scritte; pertanto, così come è consentito l’accesso a queste ultime allo stesso modo deve esserlo anche a quelle orali, ove esse siano state registrate o videoregistrate.
il Collegio rileva che la documentazione, non ottenuta dall’interessato con le istanze presentate ed avente carattere strumentale rispetto alla difesa in giudizio, non possa essere sottratta all’accesso richiesto, sussistendo il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza quale mezzo utile per la tutela dei propri interessi.
L’appello deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, nei sensi e nei termini sopra esposti, con il conseguente accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego impugnato e del diritto di parte appellante ad accedere alla documentazione richiesta con le istanze in questione, nonché con la conseguente declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni detentrici di esibire la documentazione richiesta, fermo restando l’obbligo tassativo per il richiedente l’accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi in giudizio.