Quesito: Commerciante area pubblica itinerante – vendita a posto fisso. Sanzioni

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DOMANDA: Buongiorno, una domanda… venditore ambulante che si ferma giornate intere lungo bordo strada occupando lo spazio mettendo cassettine di frutta e ortaggi ponendole a limite con la linea della strada…. cosa posso fare? Oltre al foglio di via se con precedenti… amministrativamente voglio andare preparato al controllo

M. Stazione Carabinieri   (KR).  

Risposta

Evidenziamo, in primo luogo, che il commercio su aree pubbliche può essere esercitato su posteggi, con autorizzazione tipo A, oppure in forma itinerante, con autorizzazione tipo B; pertanto la vendita su arre pubbliche con quest’ultima autorizzazione, tipo B, deve essere effettuata in forma itinerante con sosta del tutto occasionale su suolo pubblico o privato, aperto all’uso pubblico, solo se giustificata dalla vendita dei propri prodotti e per il tempo strettamente necessario alla relativa transazione.

Per conseguenza, la permanenza di un operatore con autorizzazione tipo B su un’area pubblica o privata aperta all’uso pubblico oltre il tempo necessario per la vendita, configura esercizio di attività di tipo A, facendo così diventare l’area un posteggio non autorizzato e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98 ovvero ai sensi delle sanzioni stabilite dalla normativa regionale della Calabria.

Tanto premesso, entriamo nel dettaglio del quesito

In primo luogo deve essere accertato che l’operatore sia in possesso della seguente documentazione per l’esercizio dell’attività in esame:

  1. a) autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi della relativa legge regionale;
  2. b) autorizzazione sanitaria per il veicolo adibito ad attività di vendita, nonché la destinazione d’uso del veicolo stesso e la revisione;

Ciò detto, passiamo a fornire  risposta al quesito.

  1. Atteso che l’operatore è autorizzato solo per esercitare l’attività in forma itinerante, non potrà sostare nella stessa area per un periodo di tempo indeterminato, ma solo per il tempo strettamente necessario a soddisfare la richiesta dei consumatori.
  2. Se continuasse a sostare per lunghi periodi di tempo anche senza esercitare la vendita, l’area di sosta diverrebbe un posteggio non autorizzato. Poiché l’operatore non è abilitato a tale tipologia di vendita, l’agente accertatore dovrà procedere ad elevare verbale con sanzione amm/va pecuniaria per esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione ai sensi della Legge Regionale, con sequestro cautelare delle merci e delle attrezzature, finalizzato alla confisca.
  3. Si sottolinea che l’eventuale automezzo utilizzato non potrà essere sequestrato perché non annoverabile tra le attrezzature da sequestrare.

In tal senso si è espresso anche il Mise con la risoluzione n. 174133 del 28.9.2015.

L’itinerante potrà, comunque, fermarsi ed effettuare la vendita dei propri prodotti quando vi è richiesta da parte dei consumatori ed allontanarsi una volta conclusa la vendita, continuando il proprio giro.

 

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