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quesiti: 1° Artisti di strada; 2° Spettacoli di strada- Autorizzazione

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1° Quesito: Artisti di strada.

un musicista, esclusivamente per passione si esibisce sulla pubblica via, riscuotendo molto successo sotto ogni punto di vista, Egli non richiede alcun compenso ma i passanti in modo del tutto spontaneo lasciano offerte allo stesso. Premesso che la libera offerta non rappresenta imponibile dal punto di vista fiscale, vi sono ancora norme contenute nel TULPS che disciplinano l´attività di artista di strada o sono stati abolite completamente ?

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Quali sono le norme che regolano l´attività di artista di strada ?

S.R. – Ag. di P.M. di M.

2° Quesito: Spettacoli di strada- Autorizzazione

Volevo chiedervi un quesito su spettacoli ambulanti per strada di persone anche vagabonde. Quale il protocollo da seguire sia per ottenere eventuali autorizzazioni, con o in assenza di regolamento comunale, e quali le modalità operative per gli operatori addetti al controllo.

Saluti.

Agente G. G.  

Poiché i due quesiti sono praticamente simili, si fornisce un’unica risposta.

 

Risposta

 

L’attività di artista di strada non è più soggetta ad alcuna autorizzazione.

Precedentemente il cosiddetto “artista di strada”  era obbligato all’iscrizione in apposito registro ai sensi dell’art.121 del TULPS, che disponeva:

“Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l’autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.

L’iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall’art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell’art. 12, salva sempre la facoltà dell’autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.

E’ vietato il mestiere di ciarlatano”.

Il primo ed il secondo comma sono stati abrogati dall’art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ed è rimasto in vigore solo il comma 3 che vieta, appunto, il mestiere di ciarlatano.

A tal proposito, si evidenzia che da parte di alcuni era stata palesata la necessità della licenza ex art. 69 Tulps, ritenendo che tali attività rientrassero tra quelle dello spettacolo viaggiante, come individuate dal Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005 (in G.U. 6/4/2005 n. 79), che nella Sezione VI, “Spettacoli di strada”, ha inserito la “Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l’impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell’attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno deve essere inferiore a 150“.

Per conseguenza, se in tale elenco fossero stati inseriti anche gli artisti di strada, le attività avrebbero assunto lo status di spettacolo viaggiante e, per conseguenza, sarebbero state soggette al rilascio della licenza ex art.69 Tulps.

In merito, il Ministero dell’Interno con parere n. 557/PAS.616.12007(1) del 6 febbraio 2008 ha, definitivamente, precisato che: “La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell’ambito del territorio comunale”.

Per quanto detto, gli artisti di strada non hanno bisogno di alcun requisito specifico per svolgere la loro attività, salvo l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico ove intendono esibirsi (si pensi ad esempio alle “statue viventi,cantori, saltimbanchi, suonatori e simili), nonché il rispetto di eventuali disposizioni adottate dal Comunenel Regolamento di Polizia urbana. 

Gli operatori di P. M., quindi, dovranno solo accertare il possesso dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, qualora l’artista svolga la sua attività in sede stabile su un’area pubblica, e l’eventuale rispetto di disposizioni se previste nel Regolamento di Polizia urbana o altro regolamento comunale.

C. te Michele Pezzullo

P.A.sSiamo

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