Tradizionalmente il mese di agosto è dedicato alle letture “leggere”, al gossip e alle notizie stravaganti.
Volendo percorrere questa strada, oggi diamo conto della sanzione inflitta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad una nota azienda di poltrone che ha praticato una martellante campagna pubblicitaria basata su promozioni che lasciavano intendere che fossero straordinarie e che durassero per un breve periodo.
In realtà tali campagne pubblicitarie venivano, in concreto, ripetute in successione, con ciò inducendo artatamente il consumatore ad affrettare la decisione in ordine all’acquisto.
L’AGCM, pertanto, ne accertava la violazione degli artt. 20 e 21 del Codice del consumo rilevando pratiche commerciali scorrette ed applicando una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della L. 689/81.
Il Tar Lazio, con decisione n. 8744 del 28/07/2016 ne ha confermato la presenza di pratica scorretta sul presupposto che costituisce pratica commerciale in ogni caso ingannevole il “dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole”.
In proposito, deve infatti osservarsi come, proprio perché le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole non hanno la mera funzione di assicurare una reazione alle lesioni arrecate agli interessi del consumatore, ma si collocano su di un più avanzato fronte di prevenzione, essendo le stesse tese ad evitare effetti dannosi anche soltanto ipotetici, la giurisprudenza ha escluso “la necessità sia che rispetto ad un dato comunicato venga accertata la condizione soggettiva media di intelligenza del consumatore, sia che risulti un pregiudizio economico derivante dalla pubblicità ingannevole”
Tra l’altro, la decisione riporta pure il contenuto di alcuni documenti rinvenuti presso la società nei quali veniva esposta la finalità della strategia pubblicitaria, focalizzata sull’appetibilità degli sconti proposti, ma dai quali emerge pure la ciclicità delle promozioni, e di altri documenti, in cui vengono date istruzioni per la sostituzione dei cartellini promozionali utilizzati fino ad una certa data con altri cartellini promozionali, con ciò risultando confermata la ritenuta continua successione di sconti e la non veridicità del prezzo indicato come originale, al quale il bene non viene sostanzialmente mai proposto in vendita
E quindi anche l’applicazione dei parametri di riferimento individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, co. 13, del d.lgs. n. 206/05 sono stati rispettati. Nello specifico, l’AGCM ha ravvisato un “contenuto altamente subdolo che tende a sfruttare, in un momento di particolare attenzione dei consumatori verso il risparmio, la leva della convenienza economica come elemento essenziale della campagna pubblicitaria”.
L’unica cosa “pesante” in tanta leggerezza è la sanzione inflitta: mezzo milione di Euro.
Beato chi ce l’ha!